Credito d’imposta formazione 4.0 2020 sino ad € 300.000,00 ad azienda.
La finanza agevolata rappresenta lo strumento portante per lo sviluppo economico di un paese ed ha l’obiettivo di indirizzare le imprese verso il futuro.
Al fine di stimolare gli investimenti delle imprese il legislatore ha prorogato diverse agevolazioni, attraverso la Nuova Legge di Bilancio 2020 e nello specifico il Bonus Formazione 4.0 per l’anno 2020.
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Cosa è
Il Bonus è un’agevolazione a fondo perduto che spetta a tutte le aziende ed ha l’obiettivo di incentivare le aziende ad effettuare investimenti per lo sviluppo delle competenze necessarie a lavoratori e imprese, sfruttando al massimo i vantaggi offerti dalle tecnologie 4.0.
Il “Credito d’imposta formazione 4.0” esentasse, spetta per le attività di formazione del personale nelle materie previste dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”, cosiddette “tecnologie abilitanti” applicate negli ambiti elencati nell’allegato A della Legge 27 dicembre 2017, n. 205:
-big data e analisi dei dati,
-cloud e fog computing;
-cyber security;
-sistemi cyber-fisici;
-prototipazione rapida;
-sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
-robotica avanzata e collaborativa;
-interfaccia uomo macchina;
-manifattura additiva;
-internet delle cose e delle macchine;
-integrazione digitale dei processi aziendali.
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Attività ammissibili
Le attività formative ammissibili sono quelle finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie 4.0. Sono quindi ammissibili le attività formative rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.
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Soggetti beneficiari
I soggetti destinatari del beneficio sono:
– tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, a prescindere dalla forma giuridica, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali;
– enti non commerciali residenti svolgenti attività commerciali rilevanti ai fini del reddito d’impresa;
– imprese residenti all’estero con stabili organizzazioni sul territorio italiano.
L’art. 1 commi 210 e ss. della Legge di Bilancio 2020 prevedono la possibilità per le aziende di beneficiare di un credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, pari al:
– 30% delle spese sostenute e nel limite massimo di 250.000,00 € per le grandi imprese;
– 40% delle spese sostenute e nel limite massimo di 250.000,00 € per le medie imprese;
– 50% delle spese sostenute e nel limite massimo di 300.000,00 € per le piccole imprese;
– 60% delle spese ammissibili per le aziende che destinano le attività di formazione a dipendenti svantaggiati e ultra svantaggiati, nel limite massimo di € 300.000,00.
Non sono ammesse al beneficio, oltre che le imprese in difficoltà come definite dall’art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 anche le imprese:
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destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, co. 2 del D.Lgs 231/2001;
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che non risultino in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
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che non risultino in regola con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Ulteriore novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 è la previsione che nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa si considerano ammissibili al credito d’imposta anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori.
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Spese ammissibili al credito d’imposta formazione 4.0
Si considerano ammissibili al credito d’imposta le spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione.
Le aziende possono svolgere internamente la formazione nominando come docente/tutor un soggetto qualificato interno all’azienda, che avrà il compito di formare il personale dipendente, senza la necessità di rivolgersi a soggetti formatori esterni.
In caso di scelta di soggetti formatori esterni, questi dovranno essere accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa, ad università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, ovvero soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001 e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.
Alle attività di formazione possono partecipare anche altri soggetti esterni all’impresa, non legati ad essa da contratti di lavoro subordinato o di apprendistato, senza che ciò pregiudichi l’applicazione del credito d’imposta.
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Documentazione necessaria i fini della fruizione del credito d’imposta Formazione 4.0
Ai fini della fruizione del Credito e per il superamento dei controlli da parte degli organi preposti, le imprese beneficiarie sono obbligate a predisporre tutta la documentazione necessaria, idonea a comprovare l’effettivo e il corretto svolgimento della formazione.
La Nuova Legge di Bilancio 2020 ha semplificato la disciplina del Bonus previsto dall’art. 3, co. 3, del Decreto Interministeriale 4 maggio 2018, il quale prevedeva come condizione di ammissibilità al beneficio, che lo svolgimento delle attività formative nelle “tecnologie 4.0” fosse “… espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali depositati, nel rispetto dell’articolo 14 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 151, presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente…”.
Rimane invece condizione essenziale per l’ammissibilità al credito il rilascio a ciascun dipendente, con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante, dell’attestazione dell’effettiva partecipazione ale attività formative agevolabili.
Ai fini di controllo, il decreto attuativo stabilisce che le imprese devono, inoltre, conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione 4.0 svolte. Se le attività formative sono organizzate internamente all’impresa, la relazione deve essere predisposta dal docente/tutor interno o dal responsabile aziendale delle attività di formazione.
Nell’ambito di tale intervento è stato previsto, a partire dall’anno 2020, che le imprese debbano effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.
Tale comunicazione, si precisa, è funzionale esclusivamente all’acquisizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico delle informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.
Essa, pertanto, non costituisce condizione preventiva di accesso ai benefici e neanche, in caso di eventuale mancato invio, causa di diniego del diritto alle agevolazioni spettanti.
La comunicazione andrà inviata a consuntivo, vale a dire successivamente alla chiusura del periodo d’imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti ammissibili alle discipline agevolative.
Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della suddetta comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale di prossima emanazione.
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Calcolo e utilizzo del credito d’imposta Formazione 4.0
L’importo che costituisce la base di calcolo del credito d’imposta è dato da:
– le spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione, ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali (art. 1, co.47 l. n.206/2017) depositati presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.
– le spese relative al personale dipendente che partecipi come docente alle attività di formazione ammissibili.
L’accesso al credito avviene in maniera automatica (dopo la certificazione dei costi) in compensazione mediante presentazione del modello F24 in via esclusivamente telematica all’Agenzia delle Entrate.
Per poter beneficiare del bonus, le imprese devono indicare il numero di ore e di lavoratori coinvolti nella formazione, nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta di sostenimento delle spese.
Per poter utilizzare in compensazione il credito di imposta formazione4.0 tramite di modello F24 è necessario utilizzare il codice tributo 6897 esposto nella “Sezione Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Il campo anno di riferimento è da ritenersi con il periodo d’imposta di sostenimento della spesa.
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Cumulo del credito d’imposta Formazione 4.0 con altri incentivi
Il credito d’imposta Formazione 4.0 può essere cumulati senza limitazioni con altre agevolazioni e aiuti di Stato che riguardano costi ammissibili diversi.
Il cumulo nel caso di aiuti aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili al credito d’imposta Formazione 4.0, può avvenire a condizione che tale cumulo non determini il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili in base al regolamento (UE) n. 651/2014.
Attivaimpresa S.r.l. inoltre rilascerà lo schema di perizia asseverata dell’attività formativa 4.0 che permetterà l’utilizzo del Bonus a partire dal 1/1/2021. link
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Ultimo Aggiornamento: 01 ottobre 2020