CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI 2020-2021: NUOVI CODICI TRIBUTO E COMPENSAZIONE IMMEDIATA
Credito d’imposta beni strumentali 2020-2021: nuovi codici tributo e compensazione immediata.
Dal 1° Gennaio 2021 è possibile utilizzare in compensazione, mediante modello F24, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali.
Sono stati variati pertanto i codici tributo, di seguito dettagliati, per l’utilizzo dell’agevolazione.
Il credito d’imposta introdotto con la Legge di Bilancio 2021 consente, inoltre, di utilizzare il credito già a partire dall’esercizio di entrata in funzione ed interconnessione del bene, senza dover attendere l’esercizio successivo come da normativa previgente.
Il contribuente, per gli investimenti posti in essere tra il 16.11.20 e il 31.12.20, potrà scegliere, alternativamente, tra il credito d’imposta previsto dalla L.160/2019 e il credito d’imposta previsto dalla L.178/2020, ma solo per l’arco temporale comune di vigenza delle agevolazioni; per gli investimenti anteriori a tale periodo, si applica sempre la disciplina prevista dalla Legge 160/2019.
Investimenti realizzati prima del 16.11.2020
Per l’utilizzo del Credito d’Imposta Beni Strumentali, nell’ambito della Legge di Bilancio 2020 n° 160/2019, i codici tributo cui fare riferimento sono i seguenti:
– 6932: valido per gli investimenti in beni materiali ordinari e denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”; il beneficio è riconosciuto nella misura del 6% delle spese ammissibili e si suddivide in 5 quote annuali di pari importo;
– 6933: valido per gli investimenti in beni materiali Industria 4.0 e denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”; il beneficio è riconosciuto sino al 40% in relazione all’ammontare delle spese ammissibili e si suddivide in 5 quote annuali di pari importo;
– 6934: valido per gli investimenti in beni immateriali Industria 4.0 e denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”; il beneficio è riconosciuto nella misura del 15% delle spese ammissibili e si suddivide in 3 quote annuali di pari importo.
Il credito d’imposta può essere utilizzato dall’esercizio successivo a quello di acquisto e di entrata in funzione o interconnessione del bene.
La documentazione relativa all’investimento agevolabile effettuato entro il 31/12/2020, quali ad esempio fatture e ricevute di pagamento, deve contenere il richiamo alla norma che istituisce il credito: “Bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1, commi 184-194, Legge 160/2019”.
Investimenti realizzati dal 16.11.2020 al 31.12.2021
Per l’utilizzo del Credito d’Imposta Beni Strumentali, nell’ambito della Legge di Bilancio 2021 n°178/2020, i codici tributo cui fare riferimento sono i seguenti:
– 6935: valido per gli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari e denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020” ; il beneficio è riconosciuto nella misura del 10% delle spese ammissibili e si suddivide in 3 quote annuali di pari importo ovvero in un’unica soluzione per le imprese aventi ricavi non superiori a 5 milioni di euro;
– 6936: valido per gli investimenti in beni materiali Industria 4.0 e denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”; il beneficio è riconosciuto fino al 50% in relazione all’ammontare delle spese ammissibili e si suddivide in 3 quote annuali di pari importo;
– 6937: valido per i beni immateriali Industria 4.0 e denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”; il beneficio è riconosciuto nella misura del 20% delle spese ammissibili e si suddivide in 3 quote annuali di pari importo.
Il credito d’imposta può essere già utilizzato a decorrere dall’esercizio di entrata in funzione o interconnessione del bene.
Come da Legge di Bilancio 2021, la documentazione relativa all’investimento agevolabile, quali ad esempio fatture e ricevute di pagamento, deve contenere il richiamo alla norma che istituisce il credito: “Bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1, commi 1054-1058, Legge 178/2020“.
Per entrambe le tipologie di credito d’imposta, in sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo dovranno essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” dovrà essere invece indicato l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.
link riferimenti Agenzia delle Entrate
Ultimo aggiornamento 19/01/2021