CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE E DESIGN
La Legge di Bilancio 2021 conferma e potenzia il Credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo Innovazione tecnologica e Design, agevolazione prevista già dalla Manovra 2020 in sostituzione del bonus R&S.
Il restyling previsto dal dettato normativo prevede:
- proroga sino al 31 dicembre 2022
- incremento del beneficio
- ampliamento delle spese ammissibili
- introduzione dell’obbligo di asseverazione della relazione tecnica
La misura del credito d’imposta è stata così incrementata:
- aumento dal 12% al 20% per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel limite massimo di 4 milioni di euro;
- incremento dal 6% al 10% per le attività di innovazione tecnologica e di ideazione estetica e design, nel limite massimo di 2 milioni di euro;
- e con riferimento ai soli progetti di innovazione tecnologica, la misura del credito d’imposta è elevata al 15% se il progetto favorisce la transizione ecologica o l’innovazione in chiave 4.0.
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Ricerca e Sviluppo |
Innovazione Tecnologica |
Innovazione Tecnologica (transizione ecologica o innovazione digitale 4.0) |
Design e Ideazione estetica |
aliquota |
dal 12 al 20% |
dal 6 al 10% |
dal 10 al 15% |
dal 6 al 10% |
massimale |
dal 3 a 4 milioni |
dal 1,5 a 2 milioni |
dal 1,5 a 2 milioni |
dal 1,5 a 2 milioni |
La Manovra 2021 riporta precisazioni al dettato della Legge di Bilancio 2020:
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possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili previste dalla normativa. Verrebbero così incluse anche le imprese agricole.
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con riferimento alle attività di cui al comma 200 dell’art. 1 della L. 160/2019, viene specificato che per le spese sostenute su contratti extra muros (lettera c) la condizione di residenza deve sussistere qualora si tratti di contratti stipulati con soggetti esteri. Con riferimento alle “…quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali… che …sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi“ (lettera d) viene precisato che questi devono essere residenti nel territorio dello Stato o fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti al SEE – Spazio economico europeo o in quelli con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito (DM 04/09/1996). Infine, la lettera e) relativa alle “spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti” prevede che non si debba tener conto della maggiorazione prevista alla lettera a) (vedasi commesse affidate all’Università). Nella precedente formulazione la norma parlava erroneamente di maggiorazioni. Si ricorda che tali spese sono ammissibili per il calcolo del credito d’imposta nel limite massimo complessivo (pari al 20% delle spese di personale ammissibili ovvero delle spese per i contratti extra muros ammissibili).
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con riferimento al comma 201 dell’art. 1 della L. 160/2019, viene specificato che per le “spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica” (lettera c) la condizione di residenza deve sussistere qualora si tratti di contratti stipulati con soggetti esteri. Infine, per “le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti” (la lettera d) viene specificato che il limite del 20% è rapportato alle spese di personale ammissibili ovvero alle spese per contratti extra muros (lettera c);
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con riferimento al comma 202 dell’art. 1 della L. 160/2019, viene specificato che sono ammissibili anche le spese relative ai software (lettera b).
Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati dell’attività di ricerca e sviluppo svolta. Il legislatore ha voluto questa integrazione per assicurare alle aziende maggiore certezza sull’ammissibilità delle attività svolte e delle spese sostenute.
Credito d’imposta ricerca e sviluppo potenziato per il Sud
L’articolo 1, commi 185–187, L. 178/2020 proroga per le annualità 2021 e 2022 il credito d’imposta potenziato per gli investimenti in attività di R&S (inclusi i progetti di R&S in materia di Covid-19) in favore delle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno, ed in quelle colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, e direttamente afferenti alle strutture produttive ivi ubicate di cui all’articolo 244 D.L. 34/2020: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Lazio, Marche e Umbria.
Sono confermate le medesime aliquote definite per il 2020:
- 25% per le grandi imprese;
- 35% per le medie imprese;
- 45% per le piccole imprese.
Ultimo aggiornamento 12/03/2021
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