CREDITI D’IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA E GAS 2022
Il Decreto Energia n. 21 del 21/03/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha rafforzato le misure per le imprese volte a ridurre gli impatti dei rincari sulle bollette energia elettrica e gas naturale.
Tra le misure adottate, una di rilievo riguarda la previsione di crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, introdotti dapprima per le sole imprese a forte consumo di energia e di gas naturale e successivamente estesi anche ad altre imprese diverse da quelle che rientrano in questa definizione.
Bonus energia elettrica Aziende Energivore
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Credito d’imposta, a favore delle imprese energivore – Primo trimestre 2022
Alle imprese a forte consumo di energia elettrica, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
Il codice tributo per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è il seguente:
“6960” – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022).
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Credito d’imposta a favore delle imprese energivore – Secondo trimestre 2022
Alle imprese a forte consumo di energia elettrica è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 qualora i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, devono aver subito un incremento superiore al 30% rispetto al costo medio per kWh relativo al primo trimestre 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse auto consumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e auto consumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
Il codice tributo per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è il seguente:
“6961” – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022).
Bonus energia elettrica Aziende diverse dalle Energivore
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Credito d’imposta per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle energivore – Secondo trimestre 2022
Il credito di imposta è pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Il codice tributo per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è il seguente:
“6963” – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022)
Bonus gas naturale Aziende Gasivore
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Credito d’imposta a favore delle imprese gasivore – Secondo trimestre 2022
Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Il contributo spetta se il prezzo medio di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), riferito al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Ai fini del presente articolo è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all’allegato 1 al decreto del MITE 541/2021, e ha consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
Il codice tributo per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è il seguente:
“6962” – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022)
Bonus gas naturale Aziende diverse dalle Gasivore
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Credito d’imposta per le imprese diverse dalle gasivore – Secondo trimestre 2022
Il credito di imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Il codice tributo per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è il seguente:
“6964” – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022)
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
Tabella riepilogativa incentivi
BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE |
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BENEFICIARI |
REQUISITI |
BONUS |
CODICE TRIBUTO |
PERIODO DI RIFERIMENTO |
Imprese energivore |
I costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, devono aver subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019 |
credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022 |
6960 |
I Trimestre 2022 |
Imprese energivore |
I costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, devono aver subito un incremento superiore al 30% rispetto al costo medio per kWh relativo al primo trimestre 2019 |
credito di imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 |
6961 |
II Trimestre 2022 |
Imprese non energivore (dotazione contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW) |
I costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, devono aver subito un incremento superiore al 30% rispetto al costo medio per kWh relativo al primo trimestre 2019 |
credito di imposta è pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022 |
6963 |
II Trimestre 2022 |
Imprese gasivore |
Il prezzo medio di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), riferito al primo trimestre 2022, deve aver subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. |
credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022 |
6962 |
II Trimestre 2022 |
Imprese non gasivore |
Il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. |
credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022 |
6964 |
II Trimestre 2022 |
link di riferimento Agenzia delle Entrate
ultimo aggiornamento 28/04/2022