DECRETO AIUTI IN GU: MISURE PER LE IMPRESE

18 Maggio 2022
DECRETO AIUTI IN GU: MISURE PER LE IMPRESE

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU) il Decreto Aiuti contenente misure per le imprese e professionisti.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU) n. 114 del 17 maggio 2022 il D.L. n. 50/2022 (decreto Aiuti), recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”.

Di seguito le principali misure a favore delle imprese.

Credito di imposta per le imprese gasivore per il primo trimestre 2022

A favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, all’articolo 4 è prevista la concessione di un credito d’imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Rafforzamento crediti di imposta per energia elettrica e gas

Vengono potenziati i diversi crediti di imposta riconosciuti alle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisito di energia elettrica e gas naturale.

  • Il credito di imposta per le imprese non energivore di cui all’art. 3, D.L. n. 21/2022 aumenta dal 12% al 15%;
  • Il credito di imposta per le imprese non gasivore di cui all’art. 4 del D.L. n. 21/2022 aumenta del 20% al 25%;
  • il credito di imposta per le imprese gasivore di cui all’art. 5, D.L. n. 17/2022 (convertito in legge n. 34/2022) inizialmente pari al 15% e fissata, da ultimo, dall’art. 5, c. 2, D.L. n. 21/2022, nella misura del 20% aumenta al 25%.
Credito di imposta beni immateriali 4.0

Con l’articolo 20 si rafforza il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali 4.0, compresi nell’allegato B annesso alla legge n. 232/2016, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

In particolare, la misura del credito d’imposta prevista dall’art. 1, c. 1058, legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020), per gli investimenti effettuati nel 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, se prenotati nel 2022), viene elevata dal 20 al 50%.

Credito d’imposta formazione 4.0

Le aliquote del credito d’imposta, previste dal c. 211, legge n. 160/2019, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese sono aumentate dal 50 al 70% per le piccole imprese e dal 40 al 50% per le medie imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto.

Per i progetti di formazione avviati successivamente all’entrata in vigore del decreto che non soddisfino le predette condizioni, invece, le misure del credito d’imposta sono diminuite al 40% per le piccole imprese e al 35% per le medie imprese.

Credito d’imposta per gli autotrasportatori

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’ aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, con l’articolo 3 viene istituito un credito di imposta a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate di cui all’art. 24-ter, c. 2, lett. a), testo unico delle accise.

Il beneficio viene riconosciuto nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio dell’attività, al netto dell’IVA.

Semplificazioni per l’installazione degli impianti da rinnovabili

Dopo l’intervento del D.L. n. 17/2022 (convertito in legge n. 34/2022), vengono previste ulteriori semplificazioni per le rinnovabili.

In particolare:

  • viene estesa la categoria delle aree idonee all’installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, individuate dal c. 8, D.Lgs. n. 199/2021 ed integrate dal D.L. n. 17/2022 (convertito in legge n. 34/2022). La disposizione, in particolare, aggiunge tra le aree idonee quelle non interessate dalla presenza di beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. n. 42/2004), né ricadenti nella fascia di rispetto dei beni tutelati ai sensi della parte seconda oppure dell’art. 136 del medesimo D.Lgs. n. 42/2004. La fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici (articolo 6, comma 1, lettera a);
  • vengono semplificate le procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee;
  • viene disposto che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all’art. 1, D.Lgs. n. 387/2003, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA.
Incremento delle rinnovabili per il settore agricolo, zootecnico e agroindustriale

Con le nuove norme si prevede che nell’applicazione degli orientamenti europei per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, alle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale è consentito realizzare impianti fotovoltaici sulle coperture delle proprie strutture produttive aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. È altresì consentita la vendita in rete dell’energia elettrica prodotta.

La disposizione si applica anche alle misure di investimento attualmente in corso, incluse quelle finanziate a valere sul PNRR, e la sua efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Garanzie Sace in Temporary Framework

Al fine di consentire alle imprese con sede in Italia di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative, derivanti dall’aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione Russia e della Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione Russa, SACE è autorizzata a concedere fino al 31 dicembre 2022, garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, inclusa l’apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto dalla crisi attuale.

Fondo garanzia PMI

In considerazione delle esigenze di liquidità delle imprese derivanti dall’interruzione delle catene di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti all’applicazione delle misure economiche restrittive adottate a seguito dell’aggressine dell’Ucraina da parte della Russia, comprese le sanzioni imposte dall’Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa, si prevede anche il potenziamento dell’intervento del Fondo di garanzia PMI.

In particolare, previa approvazione della Commissione Europea, per i finanziamenti concessi successivamente al 18 maggio 2022 (data di entrata del decreto) e fino al 31 dicembre 2022 e finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, la garanzia del Fondo PMI può arrivare al 90%.

Garanzia Sace a condizioni di mercato

Viene dettata la disciplina della garanzia SACE a condizioni di mercato.

Per l’effettiva operatività è necessaria l’autorizzazione della Commissione europea.

La garanzia, della durata massima di 20 anni, può essere attivata in relazione a finanziamenti anche subordinati, sotto qualsiasi forma (inclusi la locazione finanziaria, l’acquisto di crediti a titolo oneroso, il rilascio di fideiussioni, l’apertura di credito documentaria, nonché ogni altra forma di concessione di crediti, garanzie e impegni di firma). Possono essere garantiti anche prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari, emessi dalle imprese beneficiarie.

La copertura è pari al 70% dell’importo del finanziamento, elevabile fino al 100% per i titoli di debito non subordinati o non convertibili.

Contributi a fondo perduto

Si riconoscono nuovi contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese danneggiate dalla crisi ucraina. Le risorse a disposizione ammontano 130 milioni di euro (gestiti dal Ministero dello Sviluppo Economico).

I contributi spettano esclusivamente alle piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che hanno realizzato negli ultimi 2 anni operazioni di vendita di beni o servizi, compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale.

Per avere diritto al contributo, le imprese, inoltre, devono:

  • aver subito, nell’ultimo trimestre precedente l’entrata in vigore del decreto, un incremento del costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati di almeno il 30% rispetto alla media dello stesso periodo del 2019 (ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021);
  • aver subito nel corso del trimestre antecedente l’entrata in vigore del decreto legge un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.

L’importo del contributo a fondo perduto, che, per singolo beneficiario, non può essere superiore a 400.000 euro, è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre precedente l’entrata in vigore del decreto e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019 le seguenti percentuali:

  • 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
  • 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.

Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento è quello relativo all’anno 2021.

Nel caso in cui le risorse stanziate non siano sufficienti a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il contributo sarà ridotto in modo proporzionale.

È demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico il compito di definire le modalità attuative di erogazione delle risorse, compreso il termine di presentazione delle domande, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle autodichiarazioni delle imprese.

Sostegno alle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura

Con l’articolo 19 si incrementa di 20 milioni di euro, la dotazione del “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura” di cui all’articolo 1, comma 128, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020).

Garanzie Ismea

Ismea, previa autorizzazione della Commissione Europea, potrà concedere una garanzia diretta del 100% su nuovi finanziamenti erogati da banche, intermediari finanziari ed altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di PMI agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l’energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022.

Sono ammissibili alla garanzia i finanziamenti che prevedono:

  • un importo non superiore al 100% dell’ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione (comunque, non superiore a 35.000 euro);
  • l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e una durata fino a 120 mesi.
Tax credit cinema

Viene potenziato inoltre il credito di imposta sale cinematografiche.

A seguito dalla modifica apportata, il credito di imposta è riconosciuto nella misura massima del 40% dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche.

Fondo IPCEI

Viene rifinanziato il fondo IPCEI con 150 milioni per l’anno 2022, 200 milioni di euro per l’anno 2023 e 150 milioni di euro per l’anno 2024.

Attrazione degli investimenti esteri

Viene istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 5 milioni all’anno, per favorire l’attrazione di investimenti esteri e la rilocalizzazione delle imprese (reshoring) in Italia prevedendo anche la creazione di uno sportello unico che accompagni e supporti gli investitori esteri in tutti gli adempimenti e le pratiche utili alla concreta realizzazione dell’investimento.

Misure a favore di imprese esportatrici

Possibilità di concedere finanziamenti agevolati a valere sul fondo 394/1981 per l’internazionalizzazione (gestito da Simest) per fare fronte a difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina.

Una quota dell’intervento complessivo di sostegno, non superiore al 40%, può essere riconosciuta a titolo di cofinanziamento a fondo perduto.

La misura, la cui efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, si applica fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di Simest, tenuto conto delle risorse disponibili e dell’ammontare complessivo delle domande presentate.

Link di riferimento Gazzetta Ufficiale

ultimo aggiornamento 18/05/2022

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