AUTODICHIARAZIONE AIUTI DI STATO COVID ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2022

2 Novembre 2022
AUTODICHIARAZIONE AIUTI DI STATO COVID ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2022

Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid: il nuovo modello semplificato pubblicato dall’Agenzia delle Entrate è utilizzabile dal 27 ottobre, il termine ultimo per l’invio è il 30 novembre 2022.

È prossimo il termine ultimo per l’invio della dichiarazione da presentare per gli aiuti di stato, cd. “Comunicazione Aiuti di Stato Covid-19”, ovvero la “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da Covid-19”. L’Agenzia delle Entrate con Provvedimento n. 233822 del 22 giugno 2022 ne aveva disposto la proroga dal 30 giugno al 30 novembre.

Mediante tale comunicazione, prevista dall’articolo 1 c. da 13 a 17 del DL n.41 del 2022, il contribuente dichiara il rispetto dei massimali di aiuti ricevuti concessi dal Quadro Temporaneo.

Chi deve presentare l’autodichiarazione

Sono tenuti a trasmettere la “Comunicazione Aiuti Covid-19” tutti i contribuenti che hanno goduto di uno degli aiuti elencati nell’art. 1, comma 13 e seguenti, del D.L. n. 41/2021.

La presentazione non è obbligatoria per i soggetti che hanno già reso una dichiarazione sostitutiva in sede di presentazione della comunicazione per l’accesso agli aiuti per i quali il relativo modello includeva l’autodichiarazione (come, ad esempio, l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo), a condizione che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli riportati nel suddetto articolo 1.

La comunicazione aiuti Covid ed il Registro Nazionale degli aiuti di Stato

L’autodichiarazione deve essere presentata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni mediante:

  • Il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
  • I canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

A seguito della presentazione della dichiarazione, viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

I contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata di cui all’articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, devono inviare l’autodichiarazione entro il termine di cui al punto 2.3 o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata (provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 18 ottobre 2021, come modificato dal provvedimento del 3 dicembre 2021). Nel caso in cui il predetto termine cada successivamente al 30 novembre 2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 dicembre 2021 sono tenuti a presentare:

  • Una prima dichiarazione entro il 30 novembre 2022.
  • Una seconda dichiarazione oltre il 30 novembre 2022 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima dichiarazione.
Modello semplificato

Con provvedimento del 25 ottobre 2022, l’Agenzia ha semplificato il modello per venire incontro alle richieste degli operatori: nel frontespizio, in corrispondenza della dichiarazione sostitutiva da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework, è stata inserita la casella “ES” che, se barrata, consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti.

La casella “ES” può essere barrata solo dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:

  • Dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A.
  • Per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework.
  • L’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, dello stesso quadro temporaneo (800 mila euro fino al 27 gennaio 2021 e 1 milione e 800 mila euro dal 28 gennaio 2021).

 

Link di riferimento Agenzia delle Entrate

Ultimo aggiornamento 02/11/2022

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