Contributi pubblici: obblighi di trasparenza per le imprese.
Obblighi di trasparenza fiscale per le imprese per i contributi pubblici ricevuti entro il 30 giugno 2024.
La trasparenza fiscale consiste nell’obbligo di rendere noti gli Aiuti di Stato e de minimis ricevuti nel corso dell’anno e in generale tutte le erogazioni pubbliche.
La legge 124/2017 prevede l’obbligo per le aziende di pubblicizzare entro il 30 giugno di ogni anno l’elenco delle erogazioni pubbliche ricevute nell’anno precedente.
Soggetti interessati
I contribuenti soggetti all’obbligo sono tutti quelli iscritti al Registro delle imprese, quali:
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società di capitali (Spa, Srl, Sapa);
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società di persone (Snc, Sas);
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ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
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società cooperative (incluse le cooperative sociali).
Sono tenute a pubblicare gli aiuti ricevuti solo le imprese che hanno recepito sovvenzioni per un importo cumulativo superiore a 10.000,00 euro. L’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati).
Modalità di assolvimento degli obblighi di trasparenza
Chi ha ricevuto pubbliche erogazioni deve darne specifica evidenza in nota integrativa del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato.
Le altre imprese, hanno l’obbligo di pubblicare gli importi e le informazioni relative ai benefici ricevuti sul proprio sito internet aziendale o, in mancanza, sul sito internet delle Associazioni di Categoria alle quali eventualmente aderiscono. (ad es. le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelle che comunque non sono tenute alla redazione della nota integrativa, quali micro-imprese, imprese individuali e società di persone)
Con la Legge del 27 ottobre 2023, n.160 (revisione del sistema degli incentivi alle imprese e semplificazione delle relative procedure) cambiano le regole sulla trasparenza quando si ricevono contributi pubblici.
La precedente normativa prevedeva la pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati dalle pubbliche amministrazioni.
L’attuale normativa derivante dalla Legge n. 160/2023 ha previsto che per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis, contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, assolve gli obblighi di pubblicazione.
Rimane a carico delle imprese, pertanto, la verifica che gli aiuti, contributi, sussidi, sovvenzioni ricevuti siano pubblicati nell’RNA, in caso contrario (qualora siano stati ricevuti aiuti che invece non compaiono nell’RNA) e gli aiuti eccedano complessivamente i 10.000,00 euro, l’impresa dovrà provvedere alla loro pubblicazione con le modalità già in uso, sopra richiamate (bilancio di esercizio o siti internet).
Regime Sanzionatorio
La sanzione in caso di inadempienza è pari al 1% degli importi ricevuti con un minimo di 2.000 euro; qualora, decorsi 90 giorni dalla contestazione da parte della Pubblica Amministrazione, il soggetto interessato non provveda all’adempimento, gli verrà richiesta l’integrale restituzione del beneficio.
Al fine di non incorrere in sanzioni, si invita pertanto ad adempiere correttamente a tale pubblicazione nel caso in cui abbiate ricevuto aiuti, sussidi e contributi negli anni precedenti e siate assoggettati a tale obbligo.