Voucher 3I: definite dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy le modalità attuative ed i termini per la presentazione delle domande.
Il Ministero delle Imprese e de Made in Italy (MIMIT), con decreto direttoriale n. 1933 del 19 novembre 2024, ha definito i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso all’agevolazione “Voucher 3I – investire in innovazione”.
La misura, avente una dotazione finanziaria pari a 9 milioni di euro, mira a promuovere, tra le microimprese e le start-up innovative, la conoscenza e la consapevolezza delle potenzialità connesse alla brevettazione delle invenzioni e a sostenere la valorizzazione dei processi di innovazione attraverso il sostegno all’acquisizione di servizi di consulenza.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare del Voucher 3I le microimprese e le start-up innovative.
Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di agevolazione avente ad oggetto uno solo dei servizi previsti dal decreto.
Spese ammissibili
Il Voucher 3I è funzionale all’acquisizione di uno solo dei servizi di consulenza di seguito indicati ed erogati esclusivamente dai fornitori individuati dal decreto (consulenti in proprietà industriale e dagli avvocati, iscritti in appositi elenchi):
- ricerche di anteriorità preventive e alla verifica della brevettabilità dell’invenzione;
- stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi;
- deposito all’estero di una domanda di brevetto che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.
Sono esclusi dal Voucher 3I gli oneri relativi a tasse e diritti concernenti il deposito della domanda di brevetto.
Agevolazione
Il Voucher 3I è concesso nelle seguenti misure:
- mille euro + IVA per i servizi di consulenza di cui al punto 1;
- 3mila euro + IVA, per i servizi di consulenza di cui al punto 2;
- 4mila euro + IVA, per i servizi di consulenza di cui al punto 3.
I servizi oggetto del Voucher 3I devono essere erogati dal fornitore del servizio entro e non oltre 120 giorni decorrenti dalla data di notifica dell’avvenuto rilascio del Voucher 3I.
L’impresa richiedente, entro il suddetto termine, è tenuta a trasmettere al Soggetto Gestore una relazione dettagliata conclusiva dell’intervento, nonché l’ulteriore documentazione richiesta in relazione alla tipologia di servizio acquisito.
Il Soggetto Gestore, a seguito della verifica documentale, procederà ad autorizzare il fornitore all’emissione della fattura relativa alla prestazione eseguita e provvederà al pagamento del voucher direttamente al fornitore entro 30 giorni dalla ricezione della stessa.
Presentazione domande
Le domande di agevolazione potranno essere presentate, in via telematica, a partire dalle ore 12:00 e fino alle ore 18:00 del giorno 10 dicembre 2024 e dalle ore 9:00 e fino alle ore 18:00 dei giorni lavorativi successivi, fino a esaurimento delle risorse disponibili per il riconoscimento dei voucher.