AUTODICHIARAZIONE AIUTI DI STATO COVID
L’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 143438 del 27 aprile 2022, ha approvato il modello di autodichiarazione sostitutiva per le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 da inviare all’Agenzia medesima.
Il documento serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione Europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste.
Il provvedimento fissa anche le modalità e i termini di restituzione volontaria degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali e le modalità tecniche con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.
Modalità di invio
L’autodichiarazione dovrà essere inviata fra il 28 aprile e il 30 giugno 2022, in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario di cui all’art. 3, c. 3, D.P.R. n. 322/1998, mediante:
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il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
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i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
A seguito della presentazione della Dichiarazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
Si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i suddetti termini ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.
Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 5, commi da 1 a 9 del Dl n. 41/2021) devono inviare la dichiarazione entro il 30 giugno oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30 per cento del volume d’affari rispetto all’anno precedente.
Chi deve presentare la dichiarazione sostitutiva
La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata da tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel c.d. regime “ombrello” (articolo 1, commi da 13 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, “Decreto Sostegni” convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69). In particolare, nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già prevedevano l’autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione sostitutiva “generale” non è obbligatoria, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell’articolo 1 del “Decreto Sostegni”. In quest’ultimo caso, infatti, la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente goduti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.
La dichiarazione va, comunque, presentata quando il beneficiario:
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ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
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ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
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si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1 del Temporary Framework, qualora residui il massimale stabilito.
link di riferimento Agenzia Entrate
ultimo aggiornamento 28/04/2022
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