BENI 4.0 PERIZIA ASSEVERATA UTILIZZO IMMEDIATO

12 Marzo 2021
BENI 4.0 PERIZIA ASSEVERATA UTILIZZO IMMEDIATO

Al fine di poter accedere ai contributi concessi dall’Industria 4.0 per l’acquisto di nuovi Beni Strumentali 4.0, le imprese sono tenute a predisporre tutta la documentazione necessaria attestante il rispetto dei requisiti obbligatori previsti dalla disciplina agevolativa, per i beni 4.0 perizia asseverata utilizzo immediato.

Come definito dai comma 11 della legge di Bilancio 2017, per l’acquisto di beni aventi un costo unitario inferiore ai 500.000 euro, è richiesta una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Si raccomanda che tale dichiarazione di responsabilità deve attestare il rispetto di tutti i requisiti previsti dalle norme di riferimento.

Per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, dovrà essere rilasciata una perizia tecnica giurata, redatta da un ingegnere o da un perito industriale con i modelli messi a disposizione del MISE.

Aggiornamenti sugli importi da periziare

Nel corso del 2020 con l’introduzione del credito di imposta per la realizzazione di progetti relativi all’industria 4.0 le regole per la gestione della perizia asseverata sono variate.

Nel caso di investimenti relativi all’Industria 4.0 il cui costo unitario sia superiore ad euro 300.000, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica asseverata.

La perizia rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, od un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, deve attestare che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi dei dispositivi previsti nell’Allegato A e B della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Legge di bilancio 2017”.

Per i beni di costo unitario di acquisizione inferiore ad euro 300.000, in luogo della perizia tecnica (o dell’attestato di conformità) può essere adempiuto mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante.

Industria 4.0: credito d’imposta e interconnessione

L’accesso alle agevolazioni non è applicabile a tutte le tipologie di beni, infatti, al fine di poter beneficiare del credito di imposta, i beni per poter essere definititi 4.0, devono obbligatoriamente soddisfare il requisito di interconnessione tramite le 2 caratteristiche:

  • scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCPIP, HTTP, MQTT, ecc.);

  • sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

Cosa deve contenere la perizia Industria 4.0 per il credito d’imposta

La circolare n. 547750 del MISE ha chiarito che le verifiche che il soggetto incaricato della perizia Industria 4.0 dovrà condurre possono riassumersi nelle seguenti fasi:

  • Classificazione del bene in una delle voci dell’allegato A o B. A questi fini è opportuno indicare l’allegato in cui il bene è ricompreso e il punto specifico nonché, nel caso si tratti di bene materiale cui all’allegato A, anche il gruppo di appartenenza (I di 12 punti, II di 9, III di 4);

  • Verifica delle caratteristiche tecnologiche del bene ai fini della rispondenza ai requisiti richiesti dalla disciplina (e dipendenti dalla tipologia in base all’appartenenza dei punti cui agli allegati A e B);

  • Controllo del requisito della interconnessione con specificazione delle modalità e data dell’avvenuto riscontro della stessa;

  • Rinvio all’analisi tecnica redatta dal professionista o dall’ente a corredo della perizia industria 4.0 o dell’attestato e custodita presso la sede dell’impresa beneficiaria dell’agevolazione.

La perizia deve essere acquisita dall’impresa entro la data di chiusura del periodo d’imposta e deve venire redatta con data certa.

Importanza della Perizia 4.0

Per poter beneficiare del credito d’imposta beni strumentali nuovi 4.0 è necessario che la rispondenza ai requisiti venga dimostrata con i dati (estratto degli schemi elettrici, uso di componenti hardware, interconnessione software, ecc.) e descritta in una relazione tecnica dettagliata, firmata dal legale rappresentante dell’azienda che acquista la macchina, o in una perizia tecnica preparata da un professionista iscritto all’albo degli ingegneri o periti industriali, o attestata da un Ente Accreditato.

I requisiti tecnici da rispettare obbligatoriamente per la disciplina agevolativa sono molteplici e non di facile deduzione, per questo si ritiene fondamentale il supporto di un tecnico specializzato che ne certifichi la sussistenza, soprattutto perchè le conseguenze di un errore o dimenticanza nelle dichiarazioni per l’accesso agli incentivi fiscali potrebbe configurarsi in un reato fiscale e dichiarazione mendace per l’acquirente.

Come possiamo aiutarvi

Per aiutare le imprese ad utilizzare questo strumento di agevolazione fiscale siamo in grado di fornirvi i seguenti servizi:

  • Analisi tecnica pre investimento dell’applicabilità dell’agevolazione e correzione preventiva sull’eventuale mancanza di requisiti tecnici;
  • Valutazione preventiva per l’applicabilità dell’agevolazione nei casi di revamping;
  • Controllo sui beni già acquistati, per definirne la rispondenza ai requisiti della legge;
  • Definizione di piani di intervento tecnico per ottenere la rispondenza delle macchine ai requisiti della legge;
  • Verifica tecnica post investimento dell’applicabilità dell’agevolazione;
  • Redazione perizia tecnica per autodichiarazioni;
  • Redazione di perizie tecniche giurate;
  • Predisposizione parte fiscale;
  • Predisposizione nota integrativa;
  • Comunicazione al MISE;
  • Certificazione documentale;
  • Aggiornamento sull’RNA;
  • Creazione faldone con documentazione attestante.

 

link di riferimento MISE

Ultimo aggiornamento 12/03/2021

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