BONUS ACQUA POTABILE

25 Ottobre 2021
BONUS ACQUA POTABILE

Bonus acqua potabile, a chi spetta e come richiederlo le regole dell’Agenzia delle Entrate.

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta del 50% delle spese sostenute per l’acquisto e installazione di depuratori d’acqua.

Che cos’è

La legge di bilancio 2021, al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, ha previsto un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di:

  • filtraggio,
  • mineralizzazione,
  • raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare E290,

finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

Soggetti Beneficiari

Il credito d’imposta spetta alle persone fisiche, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni ed agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per le spese sostenute su immobili posseduti o detenuti in base ad un titolo idoneo.

Agevolazione

L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato a:

  • 1.000,00 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche;
  • 5.000,00 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

Ai fini dell’imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento:

  • al criterio di cassa, ossia alla data di effettivo pagamento, per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata;
  • al criterio di competenza, ossia alla data di emissione della fattura, per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria.
Come beneficiarne

L’importo delle spese sostenute deve essere documentato tramite fattura elettronica o documento commerciale, di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 7 dicembre 2016, in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il creditoPer i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale nel quale deve essere riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

In merito alle spese sostenute prima del 16 giugno 2021, data di pubblicazione del provvedimento attuativo, è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui predetti documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

Per i beneficiari diversi da quelli esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria, il credito d’imposta spetta a condizione che le spese siano sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità.

Comunicazione

I soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge, per accedere al credito d’imposta, dovranno comunicare telematicamente, mediante apposito modello, l’ammontare delle spese ammissibili all’Agenzia delle Entrate tra il 1° febbraio ed il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili.

A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

link di riferimento Agenzia delle Entrate

Ultimo aggiornamento 25/10/2021

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