BONUS ENERGIA I TRIMESTRE 2023 E MODELLO DI COMUNICAZIONE CREDITI D’IMPOSTA ENERGIA 2022

23 Febbraio 2023
BONUS ENERGIA I TRIMESTRE 2023 E MODELLO DI COMUNICAZIONE CREDITI D’IMPOSTA ENERGIA 2022

Bonus Energia: confermato per il I trimestre 2023 e pubblicato modello di comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022.

Credito d’imposta prodotti energetici

La Legge di Bilancio 2023 estende al I Trimestre 2023 la misura del credito di imposta per la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e gas.

Aliquote crediti d’imposta Imprese:

  • Energivore: credito d’imposta 45%. Il credito è riconosciuto anche in relazione alle spese sostenute per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata;
  • Non energivore con potenza disponibile superiore a 4,5 KWH: credito d’imposta 35%;
  • Gasivore e non gasivore: credito d’imposta 45% (gas consumato per usi energetici diversi da usi termoelettrici).

Le imprese potranno accedere al credito d’imposta energia se

  • Dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW;
  • I costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre dell’anno 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019.

Ed al credito d’imposta gas naturale se

  • Il gas naturale consumato è per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
  • Il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre dell’anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, ha subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Termini e modalità di utilizzo dei crediti d’imposta

I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 7010 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
  • 7011 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
  • 7012 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
  • 7013 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

I Crediti di Imposta relativi al I Trimestre 2023 dovranno essere fruiti entro il 31 dicembre 2023 e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

I crediti d’imposta sono cedibili, unicamente per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

Modello di comunicazione dell’ammontare dei crediti d’imposta energia 2022

L’Agenzia delle Entrate ha reso noto, con provvedimento del 16 febbraio 2023, il modello e le relative istruzioni per la comunicazione dell’ammontare dei crediti d’imposta maturati nel 2022 a fronte delle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici.

I beneficiari di tali crediti dovranno inviare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

In particolare, il modello consente di comunicare i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

La comunicazione deve essere inviata direttamente dal beneficiario dei crediti d’imposta oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della stessa Agenzia delle Entrate.

Il beneficiario potrà inviare una sola comunicazione valida per ciascun credito d’imposta, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione con il modello F24 fino alla data della comunicazione stessa. Eventuali successive comunicazioni dello stesso soggetto per lo stesso credito saranno scartate, salvo che la precedente comunicazione non sia stata annullata.

La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24 o se il beneficiario ha già comunicato all’Agenzia delle entrate la cessione del credito.

Link di riferimento Agenzia delle Entrate Bonus

Link di riferimento Agenzia delle Entrate Comunicazione

Ultimo aggiornamento 23/02/2023

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