BONUS PUBBLICITÀ: PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI ENTRO IL 31 MARZO

12 Marzo 2021
BONUS PUBBLICITÀ: PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI ENTRO IL 31 MARZO

Bonus pubblicità 2021 al via: presentazione delle comunicazioni entro il 31 marzo.

La Legge di Bilancio 2021 all’art. 1 comma 608 conferma per gli anni 2021 e 2022 il Credito d’imposta per gli Investimenti Pubblicitari effettuati su quotidiani e periodici, anche digitali. Il credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute resta invariato per quest’anno e il prossimo. La proroga del beneficio è stata introdotta per supplire al calo degli investimenti pubblicitari dovuto alla pandemia in corso ed il budget messo a disposizione è di 50 milioni di euro per ciascuna delle annualità agevolate.

Dal 1 al 31 marzo 2021 sarà possibile presentare la comunicazione che consente l’accesso al credito d’imposta per investimenti pubblicitari, realizzati o ancora da realizzare nel 2021.

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta deve essere presentata tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati.

Bonus pubblicità 2021

Il credito d’imposta è in vigore dal 2018 ed è destinato alle imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

La Legge di Bilancio 2021 contempla per l’agevolazione un regime differenziato, a seconda della tipologia degli investimenti:

  • Credito d’imposta pari al 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale;

  • Credito d’imposta pari al 75% del valore degli investimenti effettuati sul canale Emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, incrementali rispetto a quelli effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno 2020, purché l’incremento sia pari almeno all’1%.

Solo per gli investimenti sulla “stampa” viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione.

Modulo e istruzioni

Per effetto delle novità previste dalla Legge di Bilancio 2021, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha aggiornato il modello e le istruzioni per la compilazione per il credito d’imposta del bonus pubblicità 2021.

A partire dal 1 e fino al 31 marzo 2021 vi è la prima fase della procedura per fare domanda, con la comunicazione degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare nel corso del 2021 e per i quali si richiede l’accesso al credito d’imposta;

Dal 1° al 31 gennaio 2022 si passa alla seconda fase della domanda, ovvero la conferma degli investimenti effettuati, mediante la dichiarazione sostitutiva.

Le istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione per l’accesso al credito d’imposta confermano che per gli anni 2021 e 2022 è previsto un regime differenziato in relazione alla tipologia degli investimenti.

In riferimento alle risorse a disposizione per l’agevolazione, per gli investimenti sulla stampa, per i quali il bonus pubblicità 2021 è del 50 per cento, la Legge di Bilancio 2021 ha stanziato 50 milioni di euro. Le risorse disponibili dovranno invece essere individuate con apposito decreto del presidente del Consiglio dei Ministri.

Bonus pubblicità 2021: fruizione del credito

Ai fini della fruizione del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare:

  • la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;

  • la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti.

L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

link di riferimento Dipartimento per l’informazione e l’editoria

Ultimo aggiornamento 12/03/2021

per ulteriori informazioni CONTATTACI

Icons-Business-And-Finance

Resta in contattoRimani Aggiornato

Contattaci per ulteriori informazioni

AttivaImpresa ® | C.F. – P.Iva e N. di Iscr. al Reg. Impr. di LE N. 04881440756 R.E.A. di LE N. 325916 | © Copyright Attivaimpresa 2024. Tutti i diritti riservati

Attivaimpresa® S.r.l | P.IVA 04881440756 | © Copyright Attivaimpresa 2024. Tutti i diritti riservati