BONUS SUD: AMMESSI GLI INVESTIMENTI NELLE IMBARCAZIONI PER IL NOLEGGIO

28 Settembre 2022
BONUS SUD: AMMESSI GLI INVESTIMENTI NELLE IMBARCAZIONI PER IL NOLEGGIO

Bonus investimenti Sud, l’Agenzia delle Entrate consente siano ammessi gli investimenti nelle imbarcazioni da diporto per il noleggio nautico.

Il credito d’imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate al Sud vale anche per le imprese che si occupano del noleggio di imbarcazioni da diporto.

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 32/E del 21 settembre 2022 ha fornito chiarimenti in merito agli investimenti effettuati dai soggetti operanti nel settore della nautica da diporto ai fini dell’applicazione dell’agevolazione Bonus Sud.

Credito d’imposta Mezzogiorno

Il Bonus investimenti nel Mezzogiorno prevede un credito di imposta a favore delle imprese che, fino al 31 dicembre 2022, effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Inclusi nel perimetro dell’agevolazione anche i comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, e le Zone economiche speciali (Zes) (articolo 5 Dl 91/2015).

Settori esclusi dall’agevolazione

L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.

In riferimento al settore dei trasporti, l’Agenzia delle Entrate mediante la Circolare n. 32/E ha fornito chiarimenti sul settore del noleggio di unità da diporto, precisando che, tale comparto non è assimilabile alle attività del “settore dei trasporti”. Tale chiarimento è dovuto al fatto che, in passato, le unità da diporto erano considerate attività del settore dei trasporti e questa classificazione le inseriva tra i settori esclusi dal credito di imposta Sud. La precisazione dell’Agenzia, che va contro a quanto ipotizzato in precedenza, invita gli uffici a riesaminare gli eventuali atti già emessi, anche pendenti in contenzioso per uniformarsi alla novella.

Le imprese che operano contestualmente nel settore dei trasporti (escluso dal beneficio) e in quello della nautica da diporto, potranno fruire del credito mezzogiorno limitatamente al settore della nautica e nel presupposto che le diverse attività rappresentino distinti e autonomi rami d’azienda.

Attività di noleggio di imbarcazioni da diporto nel perimetro dell’agevolazione

Con specifico riferimento alla nautica da diporto, l’Agenzia sottolinea che la navigazione da diporto è quella “esercitata, per fini esclusivamente lusori o anche commerciali” (D.lgs. n. 171/2005). L’Agenzia ricorda, inoltre, che sono utilizzati per fini commerciali le imbarcazioni oggetto di contratti di noleggio, quelle utilizzate per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto, per i centri di immersioni subacquee, per l’assistenza agli ormeggi, per l’attività itinerante di somministrazione di cibo e di bevande e di commercio al dettaglio (articolo 2 del Codice della nautica da diporto).

Beni agevolabili

L’acquisizione delle unità da diporto, utilizzate per l’attività di noleggio, al pari degli altri investimenti in macchinari, impianti e attrezzature varie, deve essere parte integrante di un progetto di investimento iniziale finalizzato alla “creazione di un nuovo stabilimento o all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente” oppure “alla diversificazione della produzione”. Restano pertanto esclusi dall’agevolazione gli investimenti di mera sostituzione in quanto gli stessi non possono essere mai considerati “investimenti iniziali”.

I beni acquistati devono, altresì, avere il requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria del credito d’imposta, e dunque essere di uso durevole e finalizzati ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno dell’impresa.

La circolare precisa che, le imbarcazioni da diporto, anche nell’ipotesi in cui non risultino espressamente classificate nelle voci B.II.2. e B.II.3., possono rappresentare, in linea di principio, macchinari o impianti e attrezzature varie essenziali per l’esercizio dell’attività di noleggio di imbarcazioni da diporto con la conseguenza che, sussistendo tutti gli altri requisiti disposti dalle normative nazionali e comunitarie, gli investimenti in tali beni consentono la fruizione del credito d’imposta Mezzogiorno.

Requisiti di territorialità

Le imbarcazioni in possesso del requisito della strumentalità e della novità devono costituire parte integrante di un’organizzazione d’impresa che rappresenti un punto di riferimento per l’attività di noleggio per nautica da diporto “radicata” in uno dei territori ammissibili al beneficio.

Link di riferimento Agenzia delle Entrate

Ultimo aggiornamento 28/09/2022

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