CHIARIMENTI A.D.E. SUL CREDITO D’IMPOSTA IN INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

20 Settembre 2021
CHIARIMENTI A.D.E. SUL CREDITO D’IMPOSTA IN INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

 

L’A.D.E. (Agenzia delle Entrate) interviene in risposta a n. 3 interpelli riportando chiarimenti sul Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.

Il 17 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrate interviene come di seguito riportato:

con la risposta n° 602, chiarisce i dubbi avanzati circa il momento temporale in cui applicare una delle due discipline agevolative, ex L. 160/2019 e L. 178/2020, e ribadisce le regole di utilizzo in compensazione per i crediti d’imposta 4.0, con particolare focus sulla fruizione nel 2021 della prima quota maturata a fine 2020. nella risposta n° 603, ribadisce i criteri di coordinamento temporale e rammenta le modalità di regolarizzazione delle diciture agevolative nella documentazione già emessa. infine la risposta n° 604 concerne il cumulo tra credito d’imposta investimenti ed altre agevolazioni, il quale non deve superare il costo sostenuto per l’investimento e sulla rilevanza del beneficio fiscale derivante dalla non concorrenza del credito d’imposta ai fini Irpef, oltre che Irap, in capo ai singoli soci dell’ente trasparente.

  1. Risposta n° 602/2021 

    La risposta n°602 spiega qual è il corretto criterio di coordinamento temporale fra disciplina previgente e disciplina attuale. L’Agenzia chiarisce che occorre valutare distinguendo il caso degli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020, vale a dire anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina, si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% (c.d. “prenotazione”), dal caso degli investimenti per i quali alla suddetta data non risultino verificate tali condizioni. Nel primo caso, si ritiene che gli investimenti, sempre se effettuati (vale a dire completati) entro il 30 giugno 2021, restano incardinati nella precedente disciplina di cui alla legge di bilancio 2020. In caso contrario si rende applicabile la nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2021.

La risposta 602 riguarda anche il caso operativo di un investimento, effettuato successivamente al 15 novembre 2020, ricadente nella disciplina della L. 178/2020, in un bene 4.0 interconnesso il 31 dicembre 2020.

Come afferma il comma n° 1059 dell’art. 1, L. 178/2020, la prima delle tre quote annuali di credito d’imposta è compensabile a partire dall’anno in cui è avvenuta l’interconnessione, che nel caso in esame sarebbe a decorrere dal 2020. Poiché l’interconnessione è avvenuta a fine anno ed i codici tributo sono stati resi noti a partire da gennaio 2021, la prima quota annuale non è stata utilizzata.

L’Agenzia tenuto conto di quanto sopra citato, conferma la facoltà di compensazione della prima quota annuale di credito inutilizzata negli anni successivi, anche oltre il terzo e senza alcun limite temporale, andando a sommarsi con l’ordinaria quota fruibile a partire dal medesimo anno. La prima quota, inutilizzata nel 2020, potrà dunque essere legittimamente utilizzata nel 2021 sommandosi alla seconda quota.

  1. Risposta n° 603/2021 

    Nella risposta all’interpello n° 603, viene confermata al contribuente la possibilità di regolarizzare i documenti già emessi e sprovvisti della corretta indicazione delle disposizioni agevolative di riferimento, purché entro l’avvio delle attività ispettive dell’Amministrazione finanziaria.
    La regolarizzazione può avvenire attraverso le seguenti modalità:

    • nel caso di fatture ricevute in formato cartaceo, il riferimento alle disposizioni agevolative può essere riportato dal soggetto acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro;
    • nel caso di fattura elettronica tramite SdI ricevuta dal venditore, è possibile stampare il documento di spesa apponendo sulla copia cartacea la predetta scritta indelebile oppure, in alternativa, realizzare un’integrazione elettronica, da unire all’originale e conservare insieme allo stesso, e inviare tale documento sotto forma di autofattura allo SdI.

  1. Risposta n° 604/2021

    La risposta all’interpello n° 604 fornisce chiarimenti circa il cumulo tra il credito d’imposta beni strumentali 4.0 ed il contributo regionale a fondo perduto POR-FESR 2014-2020, soffermandosi sulla rilevanza del beneficio fiscale derivante dalla non concorrenza del credito d’imposta ai fini Irpef, oltre che Irap, in capo ai singoli soci dell’ente trasparente.
    Il cumulo delle due agevolazioni non deve portare al superamento del costo sostenuto e nel calcolo dovrà comunque essere quantificato il beneficio fiscale derivante dalla detassazione del contributo ai fini dell’imposta sul reddito di ciascun socio.
    Qualora la sommatoria tra credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, contributo a fondo perduto POR-FESR 2014-2020 (e/o eventuali altre agevolazioni cumulabili) e risparmio d’imposta risulti non eccedente il costo agevolabile del bene, il credito d’imposta sarà interamente fruibile.
    Nel caso in cui tale cumulo risulti superiore al costo del bene, il contribuente sarà tenuto a ridurre corrispondentemente l’importo del credito d’imposta, in modo tale da non superare il 100% del costo.

 

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