CONTRIBUTI PUBBLICI: OBBLIGHI DI TRASPARENZA PER LE IMPRESE
Obblighi di trasparenza fiscale per le imprese per i contributi pubblici ricevuti entro il 30 giugno 2023.
La trasparenza fiscale consiste nell’obbligo di rendere noti gli Aiuti di Stato e de minimis ricevuti nel corso dell’anno e in generale tutte le erogazioni pubbliche.
La legge 124/2017 prevede l’obbligo per le aziende di pubblicizzare l’elenco delle erogazioni pubbliche da esse ricevute entro il 30 giugno di ogni anno.
Soggetti interessati
I contribuenti soggetti all’obbligo sono tutti quelli iscritti al Registro delle imprese, quali:
- società di persone (Snc, Sas);
- società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
- ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
- società cooperative (incluse le cooperative sociali).
Sono esclusi i liberi professionisti.
Sono tenute a pubblicare gli aiuti ricevuti solo le imprese che hanno recepito sovvenzioni per un importo cumulativo superiore a 10 mila euro. L’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati).
Erogazioni pubbliche da dichiarare
Sono soggetti all’obbligo i seguenti aiuti/contributi:
- sovvenzioni;
- sussidi;
- contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogate dalle Pubbliche Amministrazioni (ad es. Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Istituzioni universitarie, Camere di Commercio);
- vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).
A mero titolo esemplificativo sono aiuti di Stato: il Credito d’imposta Formazione 4.0, il Credito d’imposta Investimenti beni strumentali nel Mezzogiorno, il Credito d’imposta per Investimenti beni strumentali ZES, il Credito d’imposta Investimenti beni strumentali nelle Regioni Sisma Centro-Italia, il Credito d’imposta R&S per la quota di maggiorazione per le imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno, il Contributo inerente all’agevolazione Titolo II Capo 3 e Capo 6 ecc.
Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse; inoltre non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese. (es. Credito imposta beni strumentali).
Modalità di assolvimento degli obblighi di trasparenza
Chi ha ricevuto pubbliche erogazioni deve darne specifica evidenza in nota integrativa del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato. I termini sono pertanto quelli dell’approvazione dei bilanci annuali.
Le altre imprese (es. quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelle che comunque non sono tenute alla redazione della nota integrativa, quali micro-imprese, imprese individuali e società di persone), hanno l’obbligo di pubblicare gli importi e le informazioni relative ai benefici ricevuti sui propri siti internetaziendali o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, entro il 30 giugno di ogni anno.
Regime sanzionatorio
La sanzione in caso di inadempienza è pari al 1% della sovvenzione con un minimo di 2.000 euro; qualora, decorsi 90 giorni dalla contestazione da parte della Pubblica Amministrazione, il soggetto interessato non provveda all’adempimento, gli verrà richiesta l’integrale restituzione del beneficio.
Link di riferimento Gazzetta Ufficiale
Ultimo aggiornamento 21/06/2023