Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni
Decreto Sostegni al via da oggi le domande all’Agenzia delle Entrate per il contributo a fondo perduto.
Il 23 marzo scorso è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legge, approvato dal Consiglio dei Ministri, che introduce misure di sostegno a imprese, professionisti, lavoratori autonomi e agli operatori economici coinvolti dall’emergenza Covid. Previsti inoltre interventi in materia di lavoro e di contrasto alla povertà, nonché sulla salute e la campagna vaccinale.
Il provvedimento stanzia complessivamente 32 miliardi di euro di risorse. In particolare, oltre 11 miliardi di euro sono per i contributi a fondo perduto destinati ai titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per tutti gli enti non commerciali e del terzo settore.
Dal 30 marzo si potranno inoltrare le domande per il contributo a fondo perduto previsto dal decreto: sul portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate la procedura.
Soggetti beneficiari
Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, e che sono residenti o stabiliti in Italia.
E’ stato eliminato il riferimento ai codici Ateco, prevedendo un meccanismo di calcolo del contributo più equo e premiante per le piccole e medie imprese, basato sulle perdite di fatturato subite.
I soggetti beneficiari devono soddisfare i seguenti requisiti:
- primo requisito
- devono aver conseguito, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro:
- per le società e i soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo i valori da tenere in considerazione sono quelli riportati nel modello della dichiarazione dei redditi 2020 (redditi 2019). In caso il soggetto svolga più attività, il limite dei 10 milioni di euro per l’accesso al beneficio occorre considerare la sommatoria dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività.
- per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività agricole connesse in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre far riferimento all’ammontare del volume d’affari del modello di dichiarazione Iva 2020 (per l’anno 2019) campo VE50.
- per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva, può essere considerato l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
- devono aver conseguito, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro:
- secondo requisito
- in alternativa uno tra i seguenti:
- importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019. Come indicato nelle istruzioni alla compilazione dell’istanza, gli importi dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e dell’anno 2019 da indicare sull’istanza devono essere determinati dividendo l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi di ciascuno dei due anni per il numero dei mesi in cui l’attività è stata esercitata nell’anno.
- attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.
- in alternativa uno tra i seguenti:
Il contributo
L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019.
Le percentuali previste sono le seguenti:
- 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
- 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro;
- 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;
- 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro;
- 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.
In particolare, il calcolo del contributo deve essere effettuato nel seguente modo:
- se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile dell’anno 2019 è negativa ed è almeno del 30%, a tale importo (preso in valore assoluto) si applica la percentuale prevista in relazione alla fascia dei ricavi/compensi 2019, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo se superiore;
- per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile dell’anno 2019 è negativa ma inferiore al 30%, ovvero pari a zero o positiva, spetta l’importo minimo del contributo.
In presenza dei requisiti sopra illustrati, il contributo è quindi comunque riconosciuto per un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
L’importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.
Modalità di erogazione
Rispetto ai precedenti contributi a fondo perduto, il decreto Sostegni ha introdotto una nuova modalità di erogazione del contributo spettante.
A scelta del beneficiario, il contributo a fondo perduto può essere erogato:
- mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica);
- mediante riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24 presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile, deve riguardare l’intero importo del contributo spettante e deve essere espressa dal beneficiario nell’istanza per la richiesta del contributo.
La domanda
La richiesta del contributo a fondo perduto deve essere effettuata mediante la presentazione di una specifica istanza. Il modello e le relative istruzioni di compilazione sono stati approvati con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021.
Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021.
Per predisporre e trasmettere l’istanza, il soggetto richiedente può avvalersi anche di un intermediario. La predisposizione e trasmissione delle istanze deve avvenire esclusivamente in via telematica.
Una volta trasmessa l’istanza, il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate risponde con un messaggio in cui è contenuto il protocollo telematico assegnato al file dell’istanza trasmessa: suggeriscono di memorizzare questo codice perché consente, anche successivamente, di risalire all’istanza trasmessa.
Al contempo, il sistema effettua una serie di controlli formali su alcuni dati presenti nell’istanza. Se i controlli hanno esito negativo, viene rilasciata una ricevuta di “scarto”. Se i controlli formali hanno esito positivo, viene rilasciata una ricevuta che attesta la “presa in carico” dell’istanza.
Se, dopo aver inviato l’istanza, il contribuente si accorge di aver commesso qualche errore, può trasmettere una istanza sostitutiva.
Successivamente alla presa in carico, il sistema effettua dei controlli più approfonditi.
Al termine di tali controlli, il sistema conclude l’elaborazione e:
- in caso di esito negativo, scarta l’istanza;
- in caso di incongruenza dei dati dell’istanza rispetto ai dati dichiarativi presenti nel sistema dell’Anagrafe Tributaria, “sospende” l’istanza per ulteriori controlli;
- in caso di esito positivo, emette il mandato di pagamento del contributo spettante sull’Iban indicato o riconosce il credito d’imposta.
Nel caso di scarto dell’istanza, il soggetto richiedente può trasmettere una nuova istanza entro e non oltre il 28 maggio 2021.
I controlli e le sanzioni
Indipendentemente dall’importo del contributo erogato, sono effettuati specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali: tali controlli sono disciplinati con apposito protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle entrate.
Sempre sulla base di apposito protocollo, l’Agenzia delle entrate trasmette alla Guardia di Finanza, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati.
Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471/1997 nella misura minima del 100% e massima del 200%. Per tale violazione è esclusa la possibilità della definizione agevolata.
Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista dall’articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente:
- la reclusione da 6 mesi a 3 anni
- nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.
In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l’articolo 322-ter del Codice penale (confisca).
link di riferimento Agenzia delle Entrate
Ultimo aggiornamento 30/03/2021