CREDITO DI IMPOSTA 4.0: ESCLUSIONE DELLA PARTE AUTOVEICOLO DI UN’AUTOBETONIERA
L’Agenzia delle Entrate con Risposta a interpello n.189 del 17 marzo 2021 ha fornito riscontro ad una Srl nella richiesta di voler beneficiare del Bonus Beni Strumentali Nuovi 4.0, in riferimento all’acquisto di un’autobetoniera composta da un autotelaio targato e una specifica attrezzatura montata sullo stesso.
Nello specifico la Società istante intende acquistare un bene strumentale nuovo e in particolare un’autobetoniera o un’autobetoniera con pompa, composto di due parti:
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autotelaio targato;
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attrezzatura specifica montata su autotelaio (betoniera o betoniera con pompa).
L’istante fa presente che la betoniera rientra nella lista dei beni che possono beneficiare del credito d’imposta 4.0 in quanto rientrante in una delle categorie di beni riportate nell’Allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dichiara inoltre che la betoniera presenta i requisiti 5+2 previsti dalla legge indicata, in quanto dotata di caratteristiche e sensoristica in grado di rispettarli.
L’Agenzia delle entrate, dopo aver richiesto supporto al MISE, ha affermato l’esclusione dell’autoveicolo, necessario al funzionamento della betoniera, dal bonus, facendo rientrare nell’agevolazione soltanto la betoniera, cioè il tamburo rotante dove viene miscelato il calcestruzzo, installato sull’autoveicolo in questione.
Sostanzialmente l’Agenzia ha dichiarato quanto segue:
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nell’ambito del primo gruppo di beni di cui all’allegato A L. 232/2016 vanno ricondotte solamente le “macchine” come definite dall’articolo 2, lett. a), della c.d. “Direttiva Macchine” (“Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE“);
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devono considerarsi esclusi i beni qualificabili come veicoli ai sensi della Direttiva 46/2007/CE (Direttiva quadro per le disposizioni in materia di “omologazione dei veicoli a motore e dei 3 loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli“).
Il credito d’imposta investimenti in beni strumentali spetta dunque per il costo riferibile alla sola componente “betoniera” o “betoniera con pompa” e non anche alla componente “autoveicolo”, fermo restando, con riferimento a quest’ultima componente, l’applicazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, comma 188, della legge di Bilancio 2020 (bonus beni strumentali “generici” 10%).
In merito alla disciplina agevolativa per gli acquisti di beni strumentali nuovi, si rammenta che, la legge di Bilancio 2020 ha ridefinito la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, mediante l’introduzione di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi in sostituzione delle previgenti disposizioni riguardanti il super e l’iperammortamento.
La nuova disciplina prevede, in particolare, la concessione di un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, alle imprese che dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, effettuino investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive localizzate sul territorio dello Stato, con i requisiti e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
Riguardo all’ambito oggettivo, per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge n. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.
Per il suddetto Credito d’imposta, la legge di Bilancio 2021 ha inoltre previsto un’aumento delle aliquote agevolative, nello specifico, per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 Novembre 2020 e fino al 31 Dicembre 2021 è previsto un credito d’imposta pari al:
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50% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
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30% del costo, per investimenti compresi tra 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
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10% del costo, per investimenti compresi tra 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
Al fine di poter beneficiare del credito d’imposta beni strumentali nuovi 4.0 è necessario che i beni acquistati soddisfino i requisiti previsti dalla legge di riferimento e la loro rispondenza deve essere dimostrata con i dati (estratto degli schemi elettrici, uso di componenti hardware, interconnessione software, ecc.) e descritta in una relazione tecnica dettagliata, firmata dal legale rappresentante dell’azienda che acquista la macchina, o in una perizia tecnica preparata da un professionista iscritto all’albo degli ingegneri o periti industriali, o attestata da un Ente Accreditato.
I requisiti tecnici da rispettare obbligatoriamente per la disciplina agevolativa sono molteplici e non di facile deduzione, per questo si ritiene fondamentale il supporto di un tecnico specializzato che ne certifichi la sussistenza, soprattutto perché le conseguenze di un errore o dimenticanza nelle dichiarazioni per l’accesso agli incentivi fiscali potrebbe configurarsi in un reato fiscale e dichiarazione mendace per l’acquirente.
Come possiamo aiutarvi
Per aiutare le imprese ad utilizzare questo strumento di agevolazione fiscale siamo in grado di fornirvi i seguenti servizi:
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Analisi tecnica pre investimento dell’applicabilità dell’agevolazione e correzione preventiva sull’eventuale mancanza di requisiti tecnici;
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Valutazione preventiva per l’applicabilità dell’agevolazione nei casi di revamping;
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Controllo sui beni già acquistati, per definirne la rispondenza ai requisiti della legge;
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Definizione di piani di intervento tecnico per ottenere la rispondenza delle macchine ai requisiti della legge;
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Verifica tecnica post investimento dell’applicabilità dell’agevolazione;
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Redazione perizia tecnica per autodichiarazioni;
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Redazione di perizie tecniche giurate;
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Predisposizione parte fiscale;
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Predisposizione nota integrativa;
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Comunicazione al MISE;
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Certificazione documentale;
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Aggiornamento sull’RNA;
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Creazione faldone con documentazione attestante.
link di riferimento Agenzia delle Entrate
Ultimo aggiornamento 30/03/2021