CREDITO D’IMPOSTA 2020 PER ATTIVITÀ R&S COMMISSIONATE DA SOGGETTI ESTERI
Attività di R&S commissionate in Italia da soggetti esteri: escluso credito d’imposta dal 2020.
Con la risposta a interpello n. 187 del 17 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha reso chiarimenti sul credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative commissionate da dall’estero.
La disciplina agevolativa riconosce a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo un credito d’imposta. Il credito è riconosciuto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Chiarimenti AdE 2016
In relazione alla ricerca commissionata, con la Circolare n. 5/E del 16 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “la misura è rivolta ai soggetti che svolgono attività di ricerca eleggibile sostenendo i relativi costi e che si avvalgono degli eventuali relativi risultati, assumendosi il rischio per l’attività svolta”.
Di conseguenza, è da escludere che il credito spetti alle imprese che svolgono attività di ricerca su commissione di terzi, atteso che in tal caso l’impresa commissionaria in realtà non sostiene i relativi costi in quanto li riaddebita, in base ai corrispettivi contrattualmente previsti, al committente che ne sostiene l’onere.
Inoltre, “nell’ipotesi di ricerca commissionata da un’impresa non residente, priva di stabile organizzazione nel territorio dello stato italiano, ad una impresa residente o alla stabile organizzazione di un soggetto non residente, né la prima, per mancanza del presupposto della territorialità, né le seconde potranno beneficiare del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo”.
Chiarimenti AdE 2017
A decorrere dal 1° gennaio 2017, l’articolo 1, comma 15, lett. b), legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha inserito il comma 1-bis nel corpo dell’art. 3, del decreto legge 23 dicembre 2013, n.145.
Ai sensi del citato comma 1-bis: “Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996”.
Come chiarito in seguito dalla Circolare n. 13/E del 27 aprile 2017, per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2017 sino al 31 dicembre 2019, il soggetto commissionario residente che “esegue attività di ricerca e sviluppo” per conto di committenti non residenti viene ad essere equiparato, ai fini dell’agevolazione, al soggetto residente che “effettua investimenti” in attività di ricerca e sviluppo.
Novità 2020
Per le attività di ricerca e sviluppo effettuate in data successiva al 31 dicembre 2019, si applica la nuova disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2020.
Con la nuova disciplina, il legislatore non ha previsto alcuna disposizione in merito alla ricerca commissionata, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2020, devono considerarsi escluse dall’ambito di applicazione della misura le spese sostenute per attività di ricerca svolte da commissionari residenti in Italia, sulla base di contratti con soggetti esteri.
link di riferimento Agenzia delle Entrate
Ultimo aggiornamento 18/03/2021