CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI: AUMENTO ALIQUOTE
Aumento aliquote del Credito d’imposta beni strumentali: la nuova disciplina ha decorrenza dal16 Novembre 2020 e fino al 31 Dicembre 2022.
Il Credito d’imposta beni strumentali ha lo scopo di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. La misura dell’incentivo fiscale varia in funzione dell’anno di realizzazione dell’investimento in beni strumentali e in funzione della tipologia di bene acquisito: materiale o immateriale, 4.0 o meno.
A chi si rivolge
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Tutte, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Agevolazioni beni materiali ed immateriali strumentali nuovi “generici”
Per il 2021, alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A della Legge 232/2016, spetta un credito d’imposta pari al 10% del costo sostenuto nel limite di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. La stessa entità del credito spetta anche per gli investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B, nel limite massimo dei costi ammissibili di 1 milione di euro.
A partire dal 2022, il credito d’imposta di cui sopra è riconosciuto alle stesse categorie di beni strumenti nella misura del 6%, fermo restando i limiti massimi di spesa ammissibile.
La misura del credito è elevata al 15% se l’investimento in beni materiali e immateriali (strumenti e dispositivi tecnologici), non ricompresi negli allegati A e B, è funzionale alla realizzazione di modalità di lavoro agile.
Agevolazioni beni materiali strumentali ricompresi nell’Allegato A
Diverso è il trattamento dei beni strumentali materiali ricompresi nell’allegato A della legge 232/2016: sono previste misure differenziate non soltanto in ragione dell’esercizio di sostenimento dei costi relativi all’investimento, ma anche in funzione dell’entità dello stesso.
A decorrere dal 16 Novembre 2020 e fino al 31 Dicembre 2021 è previsto un credito d’imposta pari al:
- 50% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 30% del costo, per investimenti compresi tra 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 10% del costo, per investimenti compresi tra 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
A partire dal 1° Gennaio 2022 e fino al 31 Dicembre 2022, per gli stessi investimenti è prevista una riduzione dell’intensità del credito che sarà pari, rispettivamente, al 40%, al 20% e al 10%.
Agevolazioni beni immateriali strumentali ricompresi nell’Allegato B
Per i beni strumentali immateriali ricompresi nell’allegato B, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo dal 16 Novembre 2020 al 31 Dicembre 2022, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Utilizzo agevolazioni
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni o dall’anno di avvenuta interconnessione.
Per gli investimenti in beni strumentali effettuati con decorrenza 16 Novembre 2020 e fino al 31 Dicembre 2021, il credito d’imposta spettante per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali non in chiave 4.0 è utilizzabile in un’unica quota annuale dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiore a 5 milioni di euro.
Obblighi documentali
Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento dei costi agevolabili. Le fatture e gli altri documenti di acquisto dei beni devono contenere espresso richiamo alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058 della Legge 178/2020.
È richiesta inoltre una perizia asseverata per i beni strumentali materiali e immateriali di cui agli allegati A e B. Solo nel caso in cui il loro costo unitario è superiore a 300.000 euro. Se inferiore, è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa.
Ultimo aggiornamento 12/03/2021
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