CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 2021

12 Marzo 2021
CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 2021

La Legge di Bilancio 2021 estende fino al 31 dicembre 2022 le misure previste dal Piano Nazionale Transizione 4.0, tra cui il Credito di Imposta Formazione 4.0. Sebbene tale misura abbia rilevanza sin dagli albori nel piano Transizione 4.0, non ha riscosso molto successo tra le imprese italiane nel periodo d’imposta 2018, 2019. Pertanto sin dal 2020 sono state apportate modifiche volte incentivare le imprese a farne ricorso.

Di cosa si tratta

Il Bonus formazione 4.0 ha il fine di stimolare le imprese ad avviare attività di formazione al personale per acquisire o consolidare le competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologia e digitale delle imprese previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

Le attività di formazione riguardano le seguenti tecnologie:

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • simulazione e sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata;
  • interfaccia uomo-macchina;
  • manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.
Soggetti beneficiari

I soggetti destinatari del bonus Formazione 4.0 sono: tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, a prescindere dalla forma giuridica, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. Sono inoltre inclusi gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali, e stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, ad esclusione delle imprese in difficoltà.

La misura

L’intensità della misura:

  • 50% nel limite massimo annuale di € 300.000 per le piccole imprese;

  • 40% nel limite massimo annuale di € 250.000 per le medie imprese;

  • 30% nel limite massimo annuale di € 250.000 le grandi imprese.

La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

Dimensione Impresa

Aliquota Credito d’Imposta

Lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati

Limite massimo annuale Credito d’Imposta

Piccola Impresa

50%

60%

300.000

Media Impresa

40%

250.000

Grande Impresa

30%

250.000

Spese agevolabili

La novità introdotta dalla Manovra 2021 è sull’ampliamento delle spese agevolabili, ricomprendendo tra i costi ammissibili tutti quelli previsti dell’art. 31 comma 3 del Reg. UE 651/2014, ossia:

  • le spese sostenute per la formazione del personale dipendente e degli imprenditori, viene meno il vincolo alla presenza di un rapporto di lavoro subordinato;

  • le spese del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alle attività di formazione, a decorrere da quest’anno non sussiste più il limite di agevolabilità del 30% della retribuzione complessiva annua;

  • i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti: spese di viaggio, materiali e forniture con attinenza diretta al progetto, quote di ammortamento di strumenti e attrezzature per le ore impiegate nell’attività formativa. Restano tuttavia escluse le spese di alloggio, ad eccezione di quelle relative a personale dipendente con disabilità;

  • i costi per servizi di consulenza relativi al progetto di formazione;

  • le spese generali indirette (spese amministrative, canoni di locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Adempimenti

Ai fini della fruizione del credito e per il superamento dei controlli da parte degli organi preposti, le imprese beneficiarie sono obbligate a predisporre tutta la documentazione necessaria, idonea a comprovare l’effettivo e il corretto svolgimento della formazione.

I costi devono essere certificati dal revisore legale, per le sole imprese che non sono tenute alla revisione legale i costi sostenuti per la certificazione della documentazione contabile nel limite massimo di € 5.000 rientra nelle spese ammissibili.

Le imprese che si avvalgono del credito d’imposta formazione 4.0 devono effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. Tale comunicazione, si precisa, è funzionale esclusivamente all’acquisizione da parte del Mise delle informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

Fruizione

L’utilizzo del credito d’imposta è ammesso solo in compensazione a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono sostenute le spese. La fruizione potrà avvenire in unica soluzione, in quanto la normativa non prevede una ripartizione in quote annuali.

Il credito d’imposta Formazione 4.0 può essere cumulato senza limitazioni con altre agevolazioni e aiuti di Stato che riguardano costi ammissibili diversi.

link di riferimento MISE

Ultimo aggiornamento 12/03/2021

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