CREDITO D’IMPOSTA INDUSTRIA 4.0: INAPPLICABILITÀ DIVIETO COMPENSAZIONE

14 Luglio 2021

CREDITO D’IMPOSTA INDUSTRIA 4.0: INAPPLICABILITÀ DIVIETO COMPENSAZIONE

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta all’interpello n. 451 in data 1 luglio 2021, riguardante il credito d’imposta Industria 4.0 e l’inapplicabilità del divieto di compensazione.

Ambito normativo

Con la legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), agli articoli 1, commi da 184 a 197, è stata ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, mediante l’introduzione di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi.

La legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), agli articoli 1, commi da 1051 a 1063, ha rinnovato e sostanzialmente prorogato il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, già previsto dalla Legge di Bilancio 2020.

Il credito d’imposta è fruibile esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

Chiarimento AdE sull’inapplicabilità del divieto di compensazione

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta, in risposta all’interpello n. 451 del 01/07/2021, per rendere un importante chiarimento: non si applica la preclusione di cui all’art. 31 D.L. 78/2010 che prevede il divieto di compensazione dei crediti.

Si osserva che l’ambito applicativo dell’articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, è circoscritto ai crediti relativi alle imposte erariali e solo in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori di importo superiore a 1.500 euro e per i quali risulta scaduto il termine di versamento.

I crediti relativi alle imposte erariali sono quelli derivanti da prelievo erariale, anche tramite autoliquidazione, eccedente il dovuto: a tale fattispecie non possono dunque in alcun modo essere ricondotti i crediti agevolativi, subordinati al soddisfacimento di requisiti di Legge. Quanto alle imposte erariali, nella circolare AdE 4/E/2011 sono state fornite le prime indicazioni in merito ai tributi di riferimento, annoverando a titolo esemplificativo le imposte dirette, l’Iva e le altre imposte indirette e, come precisato nella relazione illustrativa al D.M. 10.02.2011, l’Irap e le addizionali ai tributi diretti, oltre alle ritenute alla fonte relative alla stessa tipologia di imposte; restano esclusi i tributi locali e i contributi di qualsiasi natura.

Nella circolare 13/E/2011 l’AdE precisa inoltre che “ai fini dell’individuazione dei debiti per imposte erariali che fanno scattare il divieto alla compensazione, sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, anche se vengono indicati nella sezione “erario” del modello F24″.

L’AdE chiarisce che i crediti d’imposta cui si riferisce la norma sono quelli che nascono quando il prelievo erariale (anche mediante autoliquidazione) è effettuato in misura superiore al dovuto, mentre i crediti agevolativi sono riconosciuti ex lege al verificarsi di determinate condizioni, con la conseguenza che in nessun modo possono essere ricondotti ad una definizione di “credito derivante da imposta erariale”.

Anche la circolare del 19 febbraio 2015, n. 5/E, con riferimento al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, aveva già chiarito che “per le caratteristiche del credito in esame, non si applica la preclusione di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che prevede un divieto di compensazione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro”.

Sulla base delle medesime argomentazioni, il divieto di compensazione è stato ritenuto non applicabile con riferimento ai seguenti crediti agevolativi:

  • Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo;
  • Credito d’imposta scuola (cd. “SCHOOL BONUS”);
  • Credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno;
  • Credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (cd. “ART-BONUS”).

Analogamente, quindi, anche con riferimento al credito d’imposta “Industria 4.0”, non opera il divieto di compensazione di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2010.

link di riferimento Agenzia delle Entrate

Ultimo aggiornamento 14/07/2021

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