CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE E DESIGN: NUOVI CODICI TRIBUTO E COMPENSAZIONE IMMEDIATA
Credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione e design ed ideazione estetica 2021: istituiti i nuovi codici tributo da inserire in compensazione immediata nel modello F24.
L’Agenzia delle Entrate ha istituito, con la risoluzione 13/E/2021, i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del Credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative.
Comunicazione al Mise
La compensazione può avvenire prima della trasmissione del modello redditi del periodo d’imposta di maturazione del credito e prima dell’invio della comunicazione al MISE.’Per quanto concerne quest’ultimo adempimento si rammenta infatti che la comunicazione al Mise, introdotta dall’articolo 1, comma 204, L. 160/2019, è funzionale esclusivamente all’acquisizione da parte del Mise dei dati necessari per il monitoraggio della misura agevolativa e che in tal senso il suo invio è previsto su base volontaria delle imprese e in ottica collaborativa: l’eventuale inadempimento non incide né sull’ammissibilità all’agevolazione, né sul diritto alla fruizione del credito.
Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della Comunicazione al Mise saranno resi noti con provvedimento ministeriale di prossima emanazione (atteso entro la fine del primo semestre 2021).
Fruizione
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. Tuttavia il diritto alla compensazione è subordinato all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile, estesi a tutte le imprese.
Al credito R&S&I&D non si applicano i limiti annuali di compensazione di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 (250.000 euro annui) e di cui all’articolo 34 L. 388/2000 (700.000 euro annui innalzati a 1 milione di euro per il 2020).
Il modello F24 è presentabile unicamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e la fruizione del credito è automatica, non essendo subordinata ad autorizzazioni preventive dell’Agenzia delle entrate o di altro ente.
Con l’avvenuta istituzione dei codici tributo è dunque ora possibile, previa acquisizione della certificazione contabile, compensare la prima quota annuale del credito d’imposta per investimenti in R&S&I&D effettuati nel 2020.
Codici Tributo
I codici tributo istituiti sono nello specifico distinti in relazione ai seguenti crediti d’imposta:
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6938 – Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019;
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6939 – Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020;
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6940 – Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020.
I codici 6939 e 6940 devono essere utilizzati esclusivamente per compensare il maggior credito d’imposta corrispondente all’incremento dell’aliquota dell’agevolazione previsto per gli investimenti in ricerca e sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno e del sisma centro Italia.
I codici tributo sono esposti nella sezione Erario, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a credito compensati.
Il campo anno di riferimento è valorizzato con l’anno di maturazione del credito, nel formato AAAA.
link di riferimento Agenzia delle Entrate
Ultimo aggiornamento 12/03/2021