DECRETO ATTUATIVO CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO 2020

22 Giugno 2020
Decreto attuativo credito d’imposta ricerca e sviluppo 2020

 

Il Ministro dello Sviluppo economico ha firmato il decreto attuativo credito d’imposta ricerca e sviluppo 2020, del Piano Transizione 4.0 che impegna 7 miliardi di euro di risorse per gli investimenti delle imprese in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e green.

Si tratta di ambiti nei quali sarà sempre più fondamentale investire nei prossimi anni per favorire il processo di transizione digitale del nostro sistema produttivo, anche nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale, e accrescere le competenze tecnologiche dei lavoratori.

Il decreto, oltre a consentire alle imprese di condurre gli investimenti in corso e di programmare quelli successivi con maggiori certezze sul piano operativo e interpretativo, definisce le modalità attuative del nuovo credito d’imposta per il periodo successivo al 31 dicembre 2019.

Si definiscono in particolare i criteri tecnici per la classificazione delle attività rientranti nel credito d’imposta ricerca e sviluppo 2020, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, nonché l’individuazione, nell’ambito delle attività di innovazione tecnologica, degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta.

Sono inoltre individuati i criteri per la determinazione e l’imputazione temporale delle spese ammissibili e in materia di oneri documentali.

Con la pubblicazione del decreto, inviato alla Corte dei Conti per la registrazione, diventeranno attuative le disposizioni delle numerose novità introdotte nella legge di bilancio 2020 per incentivare e supportare la competitività delle nostre imprese e valorizzare il Made in Italy.

Attività ammissibili

La Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) prevede la possibilità di fruire di un bonus per investimenti in attività:

  • di ricerca e sviluppo;
  • innovazione tecnologica;
  • design e innovazione.

Per attività di ricerca e sviluppo si intendono le attività che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa.

Costituiscono attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta i progetti finalizzati alla realizzazione o all’introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa.

Si considerano attività di design e ideazione estetica i lavori finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali; quali, ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti.

Per le imprese operanti nel settore dell’abbigliamento e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti, sono considerate attività ammissibili al credito d’imposta i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo ai tessuti o ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti

Costituiscono attività ammissibili al credito d’imposta i lavori svolti, in uno dei suddetti ambiti, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d’imposta precedenti.

Spese ammissibili

Sono agevolabili le spese sostenute per:

  • Personale (ricercatori, tecnici, ecc.);
  • strumentazioni e attrezzature;
  • immobili e terreni;
  • ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza;
  • servizi di consulenza e servizi equivalenti;
  • spese generali supplementari e altri costi di esercizio.
Fruizione del credito

Il Credito d’imposta ricerca e sviluppo 2020, è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, in tre quote annuali di pari importo.

Possono beneficiarne tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, così come le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Maggiorazione Credito d’imposta R&S per il Mezzogiorno

Il Decreto Rilancio (art. 244) ha previsto un incremento delle percentuali agevolative in favore delle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia):

  •  25% per le imprese con minimo 250 occupati, con fatturato annuo almeno pari a 50 milioni di euro oppure con totale di  bilancio almeno pari a 43 milioni di euro;
  •  35% per le imprese con minimo 50 occupati e con fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;
  •  45% per le piccole imprese con meno di 50 occupati e con fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

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Ultimo Aggiornamento: 22 Giugno 2020

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