DETASSAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO “RESTO AL SUD”

17 Dicembre 2021
DETASSAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO “RESTO AL SUD”

L’Agenzia delle Entrate mediante la risposta a interpello n. 815 del 15 dicembre 2021 ha fornito chiarimenti in tema di detassazione del contributo a fondo perduto dell’agevolazione “Resto al Sud”.

L’articolo 245 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, al fine di far fronte alle misure di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di “Resto al Sud” e per far fronte agli effetti dell’emergenza sanitaria, prevede che al fine di salvaguardare la continuità aziendale e i livelli occupazionali delle attività finanziate dalla misura agevolativa “Resto al Sud”, nonché di sostenere il rilancio produttivo dei beneficiari della suddetta misura e la loro capacità di far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socio-economici dell’emergenza Covid-19, i fruitori del suddetto incentivo possono accedere ad un contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di circolante.

Il comma 1 dell’articolo 10-bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” prevede che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Seppur l’ambito soggettivo del contributo risulti circoscritto ai soggetti che fruiscono dalla misura agevolativa cd. “Resto al Sud”, lo stesso soddisfa i requisiti previsti dal sopra citato articolo 10-bis del decreto legge n. 137 del 2020, poiché:

  • è finalizzato a sostenere il rilancio produttivo dei beneficiari della suddetta misura e la loro capacità di far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socioeconomici dell’emergenza Covid-19, risultando, quindi, erogato in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

  • è rappresentato da in un contributo a fondo perduto a copertura del fabbisogno di circolante dei predetti soggetti e, pertanto, differente rispetto alla misura cd. Resto al Sud esistente prima della medesima emergenza.

Ne consegue che l’agevolazione non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir, ai sensi del comma 1 dell’articolo 10-bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137.

link di riferimento Agenzia delle Entrate

ultimo aggiornamento 17/12/2021

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