ECOBONUS, SISMABONUS E SUPERBONUS 2020

1 Luglio 2020
Ecobonus, Sismabonus e Superbonus 2020

 

ECOBONUS, SISMABONUS E SUPERBONUS 2020 a partire da oggi, 1 luglio 2020, sarà possibile iniziare i lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica che usufruiscono della detrazione maggiorata.

L’obiettivo del ECOBONUS, SISMABONUS E SUPERBONUS 2020 è concedere una detrazione maggiore agli interventi in grado di raggiungere un risparmio energetico significativo e la sicurezza dal punto di vista statico.

Per gli interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali in condominio e nelle singole unità immobiliari e messa in sicurezza antisismica sostenuti dall’1 luglio al 31 dicembre 2021 è, infatti, riconosciuta una detrazione fiscale del 110%.

Soggetti Beneficiari

Possono fruire della detrazione:

  • condomini;

  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;

  • istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

I lavori sugli edifici unifamiliari rientrano nel bonus solo se adibiti ad abitazione principale. Per quanto riguarda le seconde case, i lavori possono usufruire della detrazione al 110% solo se fanno parte di un condominio.

Gli interventi agevolabili
  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;

  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici (con relativi sistemi di accumulo) e con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici (con relativi sistemi di accumulo) e impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 € ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi appena elencati, è possibile usufruire dell’aliquota del 110% anche per i seguenti interventi:

  • interventi di efficientamento energetico previsti dall’articolo 14 del D.L. 63/2013 (come ad esempio infissi, schermature, ecc.), nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente;

  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica: fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 € e comunque nel limite di spesa di 2.400 € per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. Nel caso di interventi di nuova costruzione, consistente ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione, la suddetta quota viene ridotta a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale;

  • installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici: alle stesse condizioni e limiti di importo dell’impianto fotovoltaico e comunque nel limite di spesa di 1.000 € per ogni kWh di capacità di accumulo;

  • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Pertanto, se ad esempio l’installazione di nuovi infissi venisse effettuato congiuntamente con il cappotto termico dell’edificio, potrebbe usufruire della detrazione 110% altrimenti, se eseguito come singolo intervento, usufruirebbe della detrazione prevista dalla legislazione vigente (50%).

Beneficiano del superbonus anche tutti quei lavori, su edifici, finalizzati al miglioramento antisismico ad esclusione di quelli ubicati nella zona sismica 4.

Condizioni di accesso all’Ecobonus maggiorato
  • i materiali utilizzati per l’isolamento termico devono rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) previsti dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017;

  • rispetto del decreto requisiti minimi (D.M. 26 giugno 2015);

  • gli interventi devono garantire l’incremento di almeno due classi energetiche (o la più alta possibile), dimostrato con la redazione di un Attestato di Prestazione Energetica (APE);

  • redigere un’asseverazione che attesti la conformità dei lavori alle richieste di legge e, soprattutto, la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Le prestazioni professionali, comprese quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni, asseverazioni e del visto di conformità rientrano tra le spese detraibili.

Cessione del credito e sconto in fattura

Le spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico possono essere recuperate in fase di dichiarazione dei redditi come detrazione IRPEF, dividendo la detrazione maturata in 5 quote annuali di pari importo.

Tuttavia il decreto ha introdotto la possibilità di usufruire della Cessione del Credito o Sconto in fattura. Potranno beneficiare dunque del bonus anche i cosiddetti soggetti incapienti o chi non può usufruire della detrazione fiscale.

La cessione del credito consiste nella possibilità, per il cliente che ha sostenuto le spese, di attualizzare immediatamente (a marzo dell’anno successivo della fine lavori) la detrazione a cui avrebbe diritto cedendola ad altro soggetto, ad es. fornitori, impresa che ha eseguito i lavori oppure anche agli istituti di credito e intermediari finanziari.

Lo sconto in fattura è invece una cessione del credito immediatamente concessa dal fornitore al momento stesso della fornitura. Il committente anziché pagare l’itero importo dei lavori (per poi recuperarlo in 5 anni o l’anno successivo con la cessione del credito), cede immediatamente la detrazione fiscale al fornitore che effettuerà gli interventi, il quale applicherà in fattura uno sconto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto (ovvero il 100% della spesa).

I due meccanismi si applicano non solo per gli interventi sopra descritti ma anche a tutti i seguenti interventi:

  • Recupero del patrimonio edilizio;

  • Efficienza energetica, sia per gli interventi che beneficiano del Superbonus 110% che per tutte le altre tipologie di detrazioni esistenti (es. Infissi 50%, caldaie 50-60%, ecc.);

  • Adozione di misure antisismiche;

  • Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna;

  • Installazione di impianti fotovoltaici;

  • Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Per maggiori informazioni sul Superbonus 110% e per ricevere supporto nella cessione del credito contattaci!

A partire da oggi, 1 luglio 2020, sarà possibile iniziare i lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica che usufruiscono della detrazione maggiorata.

L’obiettivo del Superbonus è concedere una detrazione maggiore agli interventi in grado di raggiungere un risparmio energetico significativo e la sicurezza dal punto di vista statico.

Per gli interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali in condominio e nelle singole unità immobiliari e messa in sicurezza antisismica sostenuti dall’1 luglio al 31 dicembre 2021 è, infatti, riconosciuta una detrazione fiscale del 110%.

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Ultimo Aggiornamento: 1 Luglio 2020

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