FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE CHIUSE

15 Ottobre 2021
FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE CHIUSE

Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse per Covid-19: Mise definisce chi può accedere e come ai contributi a fondo perduto.

L’articolo articolo 2, commi 1-4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 ( cd. “Decreto Sostegni-bis”), ha istituito un apposito fondo finalizzato a favorire la continuità delle attività economiche per le quali, per effetto delle misure restrittive di prevenzione e di contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto “Decreto Sostegni-bis”, la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni.

Il decreto 9 settembre 2021 individua i soggetti beneficiari, l’ammontare e le modalità attuative del Fondo da 140 milioni per il sostegno alle attività economiche chiuse, istituito dal decreto Sostegni bis.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti a valere sul Fondo i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione che, alla data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni-bis”, svolgono, come prevalente, un’attività riferita ai codici ATECO 2007 indicati nell’allegato 1 al decreto interministeriale 9 settembre 2021 e che hanno registrato, per effetto delle misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del “Decreto Sostegni-bis”, la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni.

Per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 luglio 2021, svolgono, come attività prevalente, quella identificata dal codice ATECO 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili” è prevista una maggiorazione del contributo, in ragione di quanto disposto dall’articolo 11 del decreto-legge 23 luglio 2021.

I soggetti esclusi dai contributi sono:

  • gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
  • e gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.
Condizioni ammissibilità

Ai fini dell’ammissibilità agli aiuti, alla data di presentazione dell’istanza, i soggetti devono essere:

  • titolari di partiva IVA attiva prima della data del 23 luglio 2021 (data di entrata in vigore D.L. n. 105/2021), ovvero, per i soggetti rientranti nella seconda categoria, prima della data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore D.L. n. 73/2021);

  • residenti o stabiliti del territorio dello Stato;

  • e non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese ai sensi del punto 23, lettera c), dalla Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.

Contributi

L’aiuto riconosciuto è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto.

Dei 140.000.000,00 euro del Fondo:

  • 20.000.000,00 euro sono prioritariamente ripartiti, in egual misura, tra i soggetti esercenti, in via prevalente, l’attività di discoteche, sale da ballo night-club e simili (codice ATECO 2007 “93.29.10”), con un limite massimo di contributo, per ciascun soggetto beneficiario, di euro 25.000,00;

  • 120.000.000,00 euro unitamente a eventuali economie derivanti dalla distribuzione di cui al precedente punto, sono ripartite tra i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione che hanno subito una chiusura di almeno cento giorni nel periodo individuato dall’articolo 2, commi 1-4, del “Decreto Sostegni-bis” con le seguenti modalità.

L’importo del beneficio dipende dai ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta 2019. In particolare, l’aiuto è pari a:

    • 3.000,00 euro nel caso di ricavi e compensi fino a 400.000 euro, compresi i richiedenti di nuova costituzione con ricavi/compensi pari a zero;

    • 7.500,00 euro nel caso di ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro;

    • 12.000,00 euro nel caso di ricavi e compensi superiori a un milione di euro.

Tempi e modalità per la richiesta del beneficio saranno definiti con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. L’indennizzo sarà erogato direttamente dalle Entrate, attraverso accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell’istanza, da presentare esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario delegato.

link di riferimento MISE

ultimo aggiornamento 15/10/2021

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