ISTITUITO CODICE TRIBUTO BONUS ENERGIA PER IMPRESE ENERGIVORE

22 Marzo 2022
ISTITUITO CODICE TRIBUTO BONUS ENERGIA PER IMPRESE ENERGIVORE

L’ Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 13/E del 21 marzo 2022, ha istituito il codice tributo per l’ utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del “bonus energia” il credito d’ imposta a favore delle imprese energivore.

Credito d’imposta a favore delle imprese energivore

L’ articolo 15 del decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subè¬to un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’ anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’ impresa, di un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta.

Il credito sarà  pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Utilizzo del credito d’ imposta

Il suddetto credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Per consentire l’ utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’ Agenzia delle Entrate, è stato istituito il codice tributo 6960 denominato accredito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”. 

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario“, nella colonna “importi a credito compensati“, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione nel campo  “anno di riferimento” del periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione, nel formato “AAAA”.

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Ultimo aggiornamento 22/03/2022

link di riferimento Agenzia delle Entrate

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