LEGGE 56/2024 CONVERSIONE DL PNRR

3 Maggio 2024
In Gazzetta Ufficiale pubblicata la Legge n. 56/2024 di conversione del DL PNRR 

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione n. 56/2024, con modificazioni, del D.L. n. 19/2024, cd. DL PNRR, in vigore dal 1° maggio.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30/04/2024, il Decreto Legge PNRR è ufficialmente Legge (L. 56 del 29 aprile 2024).

Il testo non ha subito modifiche significative se non di carattere formale, infatti, nonostante il DL 19/2024 sia stato oggetto di numerosi emendamenti il Governo ha scelto la strada della fiducia declinando ulteriori proposte.

Transizione 5.0

Confermato il credito d’imposta transizione 5.0 a favore delle imprese al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica del sistema produttivo nazionale.

Si resta però in attesa dei decreti attuativi e dell’apertura della piattaforma necessaria per le comunicazioni al GSE.

Destinatari

Il Piano Transizione 5.0 è diretto a tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

Investimenti ammessi

Sono agevolabili gli investimenti in:

  • acquisto di beni strumentali materiali o immateriali 4.0;
  • acquisto di beni necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti rinnovabili;
  • spese per la formazione del personale in competenze per la transizione verde.

Per essere ammessi ai benefici è necessario che gli investimenti portino a una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% per le strutture produttive o del 5% per i processi produttivi interessati.

Credito d’imposta transizione 5.0

Il credito d’imposta varia in base all’entità dell’investimento:

  • 35% del costo per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 15% del costo per investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 5% del costo per investimenti superiori ai 10 milioni di euro, fino a un massimo di 50 milioni di euro.

Il valore del credito d’imposta aumenta nel caso di riduzione dei consumi energetici superiori allo standard minimo del 3 o del 5 per cento e, in particolare, passerà rispettivamente al:

  • 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%;
  • 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%.

Sono previste, altresì, maggiorazioni per i moduli fotovoltaici che rispettino determinati requisiti.

 

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