MISURE PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI DELL’ENERGIA ELETTRICA

28 Gennaio 2022
MISURE PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI DELL’ENERGIA ELETTRICA

Decreto Sostegni ter, Titolo III, Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica.

Ė stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 il Decreto Sostegni ter (D.L. n. 4/2022), recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”. Il Titolo III del Decreto Sostegni ter è interamente dedicato alle misure per il contenimento dei costi dell’energia elettrica.

Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW

L’art. 14 prevede che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provveda ad annullare, per il primo trimestre 2022, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Il Governo coprirà le spese pari a 1200 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione CO2, relativi al 2022. Si tratta degli oneri che il Gestore dei servizi energetici (Gse) versa mensilmente sull’apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea).

Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore

Stanziati 540 milioni di euro per ridurre le bollette per gli energivori. All’art. 15 è istituito, infatti, un credito d’imposta del 20% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata, nel primo trimestre 2022 a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017 i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, valutato anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili

L’art. 16 del Dl Sostegni ter prevede che, a decorrere dalla data del 1° febbraio 2022 e fino alla date del 31 dicembre 2022, sull’energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull’energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria, sia applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia affidato al GSE, il Gestore dei Servizi Energetici.

In base a tale meccanismo, i soggetti responsabili di tali impianti dovranno versare al GSE la differenza tra:

  • il prezzo di riferimento medio fissato pari alla media dei prezzi zonali orari registrati dalla data di entrata in esercizio dell’impianto fino al 31 dicembre 2020 rivalutati sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevati dall’ISTAT, ovvero, qualora l’impianto sia entrato in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010, alla media dei prezzi zonali orari registrati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2020 rivalutati secondo la medesima metodologia;
  • il prezzo zonale orario di mercato dell’energia elettrica.

Qualora la differenza sia positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore l’importo corrispondente.

 

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link di riferimento G.U.

Ultimo aggiornamento 28/01/2022

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