Approvata con Determinazione n. 213 del 22 aprile 2024 della Sezione Demanio e Patrimonio la nuova Ordinanza Balneare della Regione Puglia.
La nuova Ordinanza Balneare della Regione Puglia disciplina l’esercizio delle attività delle strutture turistico-ricreative sul demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale, nonché l’uso del bene demaniale connesso alla stagione balneare. Le prescrizioni valgono inoltre per le attività balneari connesse al demanio marittimo, comprese quelle di noleggio ombrelloni e lettini.
Disposizioni generali
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la stagione balneare dura l’intero anno solare. Le strutture balneari devono essere aperte al pubblico dal 1° giugno alla seconda domenica di settembre (periodo di apertura obbligatoria);
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la balneazione può essere praticata anche nel periodo successivo alla seconda domenica di settembre e sino al 31 maggio (periodo di apertura facoltativa), dandone comunicazione al Comune e all’Autorità Marittima territorialmente competenti e attenendosi alle prescrizioni dell’Autorità Marittima in materia di sicurezza della balneazione. Se la struttura è sprovvista del servizio di salvamento, dovranno inoltre apporsi, all’ingresso e sulla spiaggia, in luogo ben visibile, i cartelli, redatti anche in lingua inglese, recanti l’avviso: “ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA – STRUTTURA SPROVVISTA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO”.
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le strutture balneari possono essere utilizzate durante l’intero anno per le attività accessorie e diverse dalla balneazione (es. servizi bar, ristorazione, attività sportive ed elioterapiche), a condizione che ciò sia consentito dai relativi titoli urbanistico-edilizi, paesaggistici, doganali, nonché da quelli connessi all’esercizio dell’attività imprenditoriale e dalla concessione demaniale marittima;
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il monitoraggio della qualità delle acque di balneazione è assicurato dal 1° maggio al 30 settembre; qualora la struttura balneare sia aperta al pubblico nel periodo successivo al 30 settembre, il concessionario è obbligato ad apporre cartelli recanti la dicitura “QUALITA’ DELLE ACQUE NON MONITORATA”.
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dal 1° maggio al 30 settembre, per 24 ore al giorno, è riservata ordinariamente alla balneazione la zona di mare fino alla distanza di 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e 100 metri dalle coste a picco, salvo diversi limiti fissati dall’Autorità Marittima.