RIFINANZIAMENTO FONDO NUOVE COMPETENZE PREVISTO DAL D.L. FISCO-LAVORO
Il D.L. fisco-lavoro prevede il rifinanziamento del FNC Fondo Nuove Competenze.
Nella mattinata del 2 dicembre scorso è stato approvato dal Senato il Decreto fisco-lavoro n.146/2021, il quale è attualmente in corso di esame da parte della Camera. Sono numerosi gli emendamenti approvati dalle commissioni parlamentari, tra questi il rifinanziamento del Fondo nuove competenze.
Nuove risorse
Il Decreto prevede il rifinanziamento del Fondo nuove competenze con 700 milioni di euro. La somma sarà così organizzata: 200 milioni saranno riservati a progetti già presentati e che non erano stati finanziati a causa dell’esaurimento dei fondi previsti, mentre 500 milioni saranno destinati a nuovi bandi emanati nel prossimo biennio.
Fondo Nuove Competenze
Il Fondo, costituito presso l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, è stato istituito per le finalità di sostegno alla ripresa economica delle imprese nell’ambito dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale, con la destinazione di parte dell’orario di lavoro a percorsi formativi. Mediante il Fondo, infatti, vengono rimborsati ai datori di lavoro i costi del personale relativi alla loro partecipazione ai corsi di formazione.
Il Fondo nuove competenze copre al 100% gli oneri relativi alle ore di formazione, nel limite massimo di 250 ore per ciascun dipendente, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali e può essere utilizzato anche per favorire la realizzazione di percorsi di ricollocazione dei lavoratori.
L’obiettivo dello strumento è permettere alle imprese di realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’azienda, in base alle quali una parte dell’orario di lavoro viene usata per percorsi formativi.
Le domande sono valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione dall’ANPAL, che stabilisce anche l’importo dell’agevolazione da riconoscere al datore di lavoro, distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali, ed eroga il contributo in due tranche: anticipazione del 70% e saldo.
Entro 90 giorni dall’approvazione dell’istanza da parte dell’ANPAL i datori di lavoro devono concludere i percorsi formativi, il limite temporale si allunga a 120 giorni se sono coinvolti anche Fondi interprofessionali.
ultimo aggiornamento 07/12/2021