TRANSIZIONE 4.0 – CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

26 Novembre 2020

TRANSIZIONE 4.0 – CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

Il Consiglio dei Ministri ha approvato e aggiornato la Manovra di Bilancio 2021 in data 16/11/2020.

Nel nuovo piano per lo sviluppo nazionale Transizione 4.0, per la ripresa economica, vengono potenziate e prorogate fino al 31 dicembre 2022 le agevolazioni previste dalla normativa vigente in materia di ricerca e sviluppo, formazione e acquisto di beni strumentali.

Credito d’imposta Formazione 4.0 per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0, l’agevolazione è estesa sino al 31/12/2022.

Spese ammissibili

Per la transizione 4.0 – Credito d’imposta Formazione 4.0, l’articolato prevede un’estensione delle attività ammesse al beneficio, includendo:

  • le spese del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
  • i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Beneficio per imprese

Non sono invece previste variazioni in termini percentuali e in relazione ai limiti massimi; salvo ulteriori emendamenti, il credito d’imposta è modulato come segue:

  • 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di € 300.000 per le piccole imprese
  • 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le medie imprese
  • 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 le grandi imprese.

La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, nel limite massimo annuale di € 300.000.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.

Link riferimenti MISE

Ultimo aggiornamento 26/11/2020

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