Credito d’imposta ZES Unica: firmato il decreto attuativo dal Ministro Giorgetti.
Negli scorsi giorni il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giorgetti Giancarlo ha firmato il decreto attuativo che disciplina le modalità di accesso ai benefici della Zona economica speciale per il Mezzogiorno, la c.d. “ZES unica”.
La ZES Unica è stata istituita a partire dal 1° gennaio 2024, ricomprende i territori delle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Le imprese facenti parte della ZES potranno beneficiare del relativo credito d’imposta per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024.
Le imprese dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare gli investimenti agevolabili nell’arco temporale che va dal 12 giugno al 12 luglio 2024. Si attende provvedimento dell’Agenzia che definirà il modello di comunicazione e le modalità di trasmissione.
Il totale del credito spettante sarà determinato dall’Agenzia delle Entrate che rapporterà il limite di spesa complessivo della dotazione finanziaria della misura pari ad euro 1,8 miliardi ai crediti totali richiesti.
Piano strategico ZES
Prosegue lo svolgimento dei tavoli di confronto istituzionale condotti dalla Struttura di Missione ZES ai fini dell’elaborazione del Piano strategico della ZES Unica di cui all’art. 11 del Decreto Sud. Il D.L. 60/2024 ha introdotto il termine del 31 luglio 2024 per l’adozione del Piano.
Investimenti agevolati
Sono agevolati gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativi a:
- l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;
- l’acquisto di terreni;
- l’acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Nel caso di acquisto di terreni o di immobili, il loro valore non potrà superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato dalla ZES Unica.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Soggetti beneficiari
Si rivolge a tutte le imprese, indipendentemente dalla loro dimensione, anche Pmi, che siano intenzionate all’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive rientranti nel perimetro operativo della ZES.
Restano escluse dal beneficio sia le imprese in difficoltà che quelle appartenenti ai settori dell’industria siderurgica; dell’industria carbonifera e della lignite; dei trasporti e delle relative infrastrutture; della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche; della banda larga; creditizio, finanziario e assicurativo.
Credito d’imposta
Il credito d’imposta viene concesso nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:
- sino al 50% in Basilicata, Molise e Sardegna;
- e sino al 60% in Puglia, Campania, Sicilia e Calabria;
ed è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024.
Limite di ciascun progetto di investimento:
- massimo di 100 milioni di euro;
- minimo di 200 mila euro.
Cumulabilità
Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Non è cumulabile con il credito di imposta del Piano Transizione 5.0.
Imprese Agricole
Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura.
Il D.L. n. 63 del 15 maggio 2024 “decreto Agricoltura” ha riformulato la disciplina ZES del Decreto Sud, aggiunto art. 16 bis.
Sono agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024. Relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive gia’ esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonchè all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.
Per l’agevolazione sono stati stanziati 40 milioni di euro. Il contributo è concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.