Credito d’imposta ZES Unica: definita la percentuale spettante e il codice tributo per l’utilizzo
Credito d’imposta investimenti Zes: definita la percentuale del credito d’imposta pari al 17,6668% del bonus richiesto, utilizzabile con il codice tributo 7034.
L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento pubblicato il 22 luglio 2024 ha fissato al 17,6668% la percentuale effettivamente fruibile del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica.
Con la risoluzione n.39 emanata lo stesso giorno ha altresì istituito il codice tributo “7304” per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta.
Il totale dei bonus richiesti con le istanze validamente presentate dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024 ammonta a 9.452.741.120,00 euro a fronte delle risorse disponibili pari a 1.670 milioni di euro. Pertanto, la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è risultata pari al 17,6668% dell’importo del credito richiesto (1.670.000.000 / 9.452.741.120).
Ricordiamo che il Decreto SUD aveva previsto un credito d’imposta che sarebbe potuto arrivare sino al 60%, confermato successivamente anche dal decreto del 17 maggio 2024.
Rammentiamo, altresì, che entro il 24 marzo 2025 con un ulteriore provvedimento l’Agenzia comunicherà la percentuale definitiva rideterminata a seguito della ricezione delle Comunicazioni sugli investimenti effettivamente portati a termine da parte delle imprese.
Si auspica in una riduzione sostanziale del totale importo degli investimenti effettivamente realizzati dalle imprese dal 1 gennaio al 15 novembre 2024 con conseguente aumento dell’aliquota percentuale di credito rispetto a quella ad oggi definita.
Utilizzo del credito d’imposta
Ciascun beneficiario potrà visualizzare il bonus fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il contributo è utilizzabile in compensazione, tramite modello F24 a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del suddetto provvedimento, ma comunque non prima della realizzazione dell’investimento.
Il credito risultante dalla comunicazione integrativa resta utilizzabile per la quota corrispondente agli investimenti certificati e fatturati, dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta.
I crediti superiori a 150.000,00 euro sono utilizzabili dopo gli esiti delle verifiche previste in tal caso dalla disciplina e successivo rilascio dell’autorizzazione dell’Agenzia.
Comunicazione Integrativa
Per gli investimenti non ancora realizzati oppure realizzati ma per i quali non sono state ricevute le fatture e/o la certificazione, sono previste comunicazioni integrative a partire dal 31 luglio 2024 al 17 gennaio 2025.
A seguito della presentazione della Comunicazione integrativa è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
Entro dieci giorni dalla data di presentazione della Comunicazione integrativa, è rilasciata una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.
Comunicazione ammontare effettivo degli investimenti realizzati
I soggetti che hanno validamente presentato la Comunicazione e hanno realizzato investimenti per un ammontare inferiore a quello ivi indicato comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, l’ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d’imposta maturato secondo le modalità stabilite con il presente provvedimento.
A seguito del ricevimento delle suddette comunicazioni l’Agenzia delle entrate ridetermina la percentuale di riparto e la rende nota con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da emanare entro il 24 marzo 2025.